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La cooperativa, senza finalita di lucro, si prefigge lo scopo mutualistico di conseguire la continuita di occupazione lavorativa dei cittadini attraverso la gestione dei servizi socio sanitari, socio assistenziali, sanitari ed educativi di cui all art. 1 comma 1 lettera a) della legge 08. 11. 91 n. 381 e s. M. I. . La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualita', la solidarieta', la democraticita', l impegno, l equilibrio delle responsabilita' rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo stato e le istituzioni pubbliche. La cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettivita', deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del terzo settore, su scala locale, nazionale e internazionale. La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunita', e in special modo volontari, fruitori dei servizi sociale, attuando in questo modo grazie anche all apporto dei soci lavoratori l'autogestione responsabile dell impresa. Nello svolgimento dell attivita' produttiva la cooperativa impiega principalmente soci lavoratori retribuiti, dando occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. A tal fine la cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma. Al fine della qualificazione di cooperativa a mutualita' prevalente, la cooperativa ai sensi dell art. 2514: (a) non potra' distribuire dividendi in misura superiore all interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; (b) non potra' remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; (c) non potra' distribuire riserve fra i soci cooperatori; (d) dovra' devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. La cooperativa puo' operare anche con terzi. La cooperativa nel proseguimento dello scopo mutualistico, ha per oggetto: 1) la gestione di soggiorni per persone anziane e/o ammalate, anche non autosufficienti, minori, comunita' alloggio, case famiglia e piu' in generale tutte le attivita' socio educative, socio assistenziali, in via temporanea e continuativa, nonche' lo svolgimento delle attivita' connesse di pulizia , sanificazione, lavanderia e ristorazione con somministrazione di alimenti e bevande al pubblico; 2) fornire servizi di assistenza sanitaria ed infermieristica, anche domiciliare, a favore degli anziani e piu' in generale delle persone svantaggiate; 3) stipulare convenzioni con gli enti territoriali al fine di gestire in collaborazione con questi servizi socio assistenziali di pubblica utilita', anche con l impiego di soci volontari che prestino la loro attivita' gratuitamente; 4) prestazioni di assistenza domiciliare a portatori di handicap, tossicodipendenti, minori e famiglie in difficolta', garantendone la cura , la sorveglianza fisica e psichica; la prestazione dell assistenza di cui sopra, anche in caso di degenza presso ospedali, case di cura, comunita' luoghi di villeggiatura; 5) la prestazione alle famiglie di un servizio atto all educazione del bambino, favorendo l inserimento a tutti i minori in stato di bisogno anche temporaneo; 6) la promozione del recupero psichico dei degenti e degli ex degenti degli ospedali psichiatrici; 7) la gestione degli asili nido e dei centri diurni per minori da 0 a 5 anni; 8) la promozione della formazione e dell aggiornamento professionale dei soci, allo scopo di ampliare la loro formazione e qualificazione; 9) la promozione dell educazione alimentare per la corretta tutela della salute o per la prevenzione delle malattie; 10) la gestione di strutture pubbliche o private di assistenza rivolte a soggetti svantaggiati indicati nell art. 10, n. 27 ter, d. P. R. N. 633/72 quali anziani ed inabili adulti, tossicodipendenti e malati di aids, handicappati psicofisici, minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, persone migranti senza fissa dimora richiedenti asilo, persone detenute, donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, nonche' centri di cura preventiva, cliniche, palestre, a scopo terapeutico riabilitativo, ambulatori e poliambulatori medici, strutture sanitarie in genere. La cooperativa, nel perseguimento dello scopo mutualistico, ha ad oggetto: nei limiti e secondo le modalita' previste dalle vigenti norme di legge la cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonche' potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi. Le attivita' di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio e' richiesta l iscrizione in appositi albi o elenchi. La cooperativa, inoltre, con delibera dell organo di amministrazione, puo' assumere interessenze e partecipazioni in particolare nelle cooperative sociali e, sotto qualsiasi altre forma, in altre societa' e imprese che svolgono attivita' economiche integrative e simili e potra' associarsi ad altre cooperative e consorzi per rendere piu' efficace la propria azione. La cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potra' istituire una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attivita' di raccolta di risparmio tra il pubblico. La cooperativa potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31. 1. 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.
Parole chiaveIl campo di attività di S.c.a.t.a. - Società Cooperativa Assistenza Tutelare Alessandrin A - Società Cooperativa Sociale - Onlus Siglabile S.c.a.t.a. - Società Cooperativa Sociale rientra nel macrosettore Servizi alle famiglie, area Servizi sanitari. Il codice di attività ATECO 88.10.00 corrisponde a: Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili.
S.c.a.t.a. - Società Cooperativa Assistenza Tutelare Alessandrin A - Società Cooperativa Sociale - Onlus Siglabile S.c.a.t.a. - Società Cooperativa Sociale è registrata anche con le denominazioni: "S.C.A.T.A. - SOCIETA' COOPERATIVA ASSISTENZA TUTELARE ALESSANDRIN A - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS", "S.C.A.T.A.", "SOCIETA ONLUS", "COOPERATIVA ONLUS", "SOCIETA S.C.A.T.A.", "COOPERATIVA S.C.A.T.A.", "SOCIETA COOPERATIVA ONLUS", "SOCIETA COOPERATIVA S.C.A.T.A.", "COOPERATIVA ASSISTENZA TUTELARE ALESSANDRIN A" e "SOCIETA' COOPERATIVA ASSISTENZA TUTELARE ALESSANDRIN A".
La categoria dimensionale di S.c.a.t.a. - Società Cooperativa Assistenza Tutelare Alessandrin A - Società Cooperativa Sociale - Onlus Siglabile S.c.a.t.a. - Società Cooperativa Sociale è "microimpresa" (meno di 10 dipendenti). Il capitale sottoscritto ammonta a 1.3 M €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.