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Art. 2) - oggetto la societa' ha per oggetto le seguenti attivita': - la produzione e la commercializzazione di manufatti in acciaio inossidabile e di altri materiali per imbarcazioni da diporto e non; - l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione, la vendita e la locazione di imbarcazioni e dei relativi accessori; - la produzione di manufatti in acciaio inox ed in altri materiali; - lavori di carpenteria, metallica e non, in genere. La societa' puo' assumere partecipazioni e cointeressenze in altre societa', imprese, enti, consorzi, anche costituendi, aventi scopo analogo, affine o complementare al proprio; nonche' assumere il coordinamento tecnico-finanziario ed amministrativo delle societa', enti, imprese, consorzi e associazioni nelle quali partecipa od e' interessata, ivi inclusa l'assunzione di rapporti di servizio in qualunque settore aziendale delle societa', enti, imprese, consorzi e associazioni nei quali partecipa od e' interessata, il tutto purche' non implichi l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attivita' di intermediazione mobiliare o finanziaria. Il tutto, comunque, con carattere di non prevalenza rispetto all'oggetto sociale e sempre che risulti strumentale per il suo conseguimento. La societa' puo' compiere inoltre, nel rispetto dei divieti, limiti, condizioni ed autorizzazioni previsti dalla legge, tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie di qualsiasi specie aventi pertinenza, diretta od indiretta, con l'oggetto sociale che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie od opportune per il conseguimento dello stesso nonche' la conclusione di contratti di finanziamento in forma passiva, il tutto nei limiti delle vigenti norme di legge. Le operazioni finanziarie, compresa l'assunzione di partecipazioni, non dovranno comunque essere svolte nei confronti del pubblico. La societa' potra' altresi' rilasciare, sempre in via secondaria e non nei confronti del pubblico, garanzie di qualunque natura, personali o reali, anche a favore di terzi e/o per obbligazioni assunte da terzi e/o nell'interessi di terzi. Sono tassativamente preclusi, oltre ad ogni attivita' vietata dalla presente e futura legislazione: - la locazione finanziaria ed il factoring; - l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento riservato alle imprese di investimento ed alle banche ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 - testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - e successive modifiche, integrazioni e sostituzioni; - l'esercizio nei confronti del pubblico delle attivita' di cui all'art. 106, comma 1, del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 e successive modifiche, integrazioni e sostituzioni; - le attivita' di mediazione di cui alla legge 3 febbraio 1989 n. 39 e successive modifiche, integrazioni e sostituzioni; - le attivita' professionali protette di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1815 e successive modifiche, integrazioni e sostituzioni; ecomunque tutte le attivita' che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla societa'.
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