Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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Il numero dei soci della cooperativa e' illimitato ma non puo' essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dei soci dovesse scendere al di sotto di quello previsto dalla legge esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la societa' si scioglie e deve essere posta in liquidazione. Possono essere soci tutte le persone fisiche dipendenti in servizio della regione sicilia e degli enti strumentali della regione sicilia, quali assessorati regionali: della sanita', del lavoro, agricoltura e foreste, industria, cooperazione, commercio, artigianato e pesca, beni culturali ed ambientali, pubblica istruzione, lavori pubblici, turismo, comunicazione e trasporti, territorio ed ambienti, bilancio, presidenza, famiglie, politiche sociali ed autonomie locali che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali. I dipendenti in quiescenza possono mantenere la qualita' di soci se facenti parte della compagine sociale alla data del 27. 04. 1995. L'ammissione e' finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attivita' economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacita' economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo. E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplichino una attivita' concorrente, nonche' di prestare lavoro subordinato o professionale a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, senza espresso assenso dell'organo amministrativo. Il valore di ciascuna azione non puo' essere inferiore ad euro venticinque ne' superiore ad euro cinquecento. Nessun socio puo' avere una partecipazione sociale complessivamente di valore superiore ad euro centomila a norma dell'art. 2525, 2 c. , c. C. . Tutti i soci hanno pari diritto di eleggere e di essere eletti alle cariche sociali. Nell'esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere assicurata ai soci la parita' di trattamento
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