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La societa' cooperativa e' apolitica ed e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' senza fini di lucro soggettivo (in conformita' a quanto statuito dalle disposizioni di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 36 del 2021 e successive modifiche) o speculazione privata. In ragione del tipo di scambio mutualistico la societa' cooperativa ha, come scopo, lo svolgimento dell'attivita' prevalentemente in favore dei soci o degli affiliati o tesserati secondo quanto previsto dalla normativa vigente sia generale che di settore. La societa' cooperativa puo', al fine di agevolare il raggiungimento dello scopo sociale, operare anche con terzi. Riguardo ai rapporti mutualistici la societa' cooperativa deve rispettare il principio della parita' di trattamento. La societa' cooperativa puo' aderire ad organismi, enti ed associazioni di rappresentanza. Essa, conseguito il previsto riconoscimento ai fini sportivi, ha per scopo l'esercizio e l'organizzazione di attivita' sportive dilettantistiche, la formazione e la preparazione di squadre nella disciplina sportiva calcistica, compresa l'attivita' didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento della medesima attivita' sportiva nel quadro, con le finalita' e con l'osservanza delle norme e delle direttive emanate dal c. O. N. I. E dalla federazione italiana giuoco calcio-lega nazionale dilettanti. La societa' cooperativa e' soggetta al riconoscimento ai fini sportivi da parte del c. O. N. I. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, la societa' cooperativa potra', tra l'altro, svolgere l'attivita' di gestione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della disciplina del gioco del calcio. Nella propria sede la societa' cooperativa potra' svolgere attivita' ricreativa a favore dei propri soci o affiliati o tesserati, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro. 1. La societa' cooperativa ha come oggetto sociale l'esercizio in via stabile e principale dell' organizzazione e gestione di attivita' sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all' attivita' sportiva dilettantistica. Considerata l'attivita' mutualistica, cosi' come definita all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la societa' cooperativa ha inoltre il seguente oggetto: la pratica e la propaganda dell'attivita' sportiva calcistica, e, a tal fine, puo' partecipare a gare, tornei, campionati; puo', inoltre, sotto l'egida e con l'autorizzazione della federazione italiana giuoco calco (in seguito per brevita' figc), indire manifestazioni e gare; istituire corsi interni di formazione e di addestramento; realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica dello sport calcistico; svolgere attivita' didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica dello sport calcistico. 2. La societa', costituitasi a seguito di trasformazione eterogenea della asd vada e' affiliata alla figc. Con l'affiliazione, la societa' accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del coni e a tutte le disposizioni statutarie della figc e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della figc stessa dovessero adottare a suo carico, nonche' le decisioni che le autorita' federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attivita' sportiva. 3. La societa' potra', inoltre, per il miglior raggiungimento degli obiettivi di cui ai precedenti commi: - svolgere attivita' diverse da quelle sportive dilettantistiche, ma solo a carattere secondario e strumentale; - svolgere ogni attivita' nel campo pubblicitario e promozionale; - gestire, per conto proprio e di terzi, sia in italia che all'estero impianti sportivi, circoli, attivita' di vario genere, organizzare corsi relativi alla preparazioneall'attivita' sportiva, allestire manifestazioni in genere; - realizzare la stampa, la pubblicazione, la distribuzione, l'edizione e la diffusione sia in proprio che per conto terzi, di libri, riviste, video, giornali e periodici in genere e lo svolgimento di qualsiasi attivita' comunque connessa alle precedenti. 4. La societa' per effetto dell'affiliazione alla federazione, riconosce i tesserati che fanno parte della f. I. G. C. Che sono rappresentati da: a) calciatori dilettanti; b) dirigenti sociali e soci di societa' affiliate e aggregate; c) ufficiali di gara; d)dirigenti federali; e) tecnici, istruttori federali e tecnici di disciplina iscritti negli elenchi federali; f) soci benemeriti; g) soci sostenitori. 5. La societa', con l'affiliazione alla f. I. G. C. , deve garantire ai tesserati della federazione quanto loro necessario per l'esercizio dello sport calcistico, con le stesse modalita' previste per i propri soci. 6. Il tutto con esclusione delle attivita': - riservate ai professionisti iscritti negli albi speciali, le quali, in caso di necessita', saranno affidate a questi ultimi che le espleteranno a proprio nome e sotto la propria responsabilita'; - in contrasto diretto con le finalita' statutarie della figc. 7. La societa' potra', infine, per raggiungere lo scopo sociale: a) rilasciare fideiussioni, avalli e garanzie di qualsiasi genere e compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, industriali, commerciali connesse e relative direttamente o indirettamente a siffatta gestione; b) assumere interessenze e partecipazioni in altre societa' o aziende commerciali sia direttamente che indirettamente, purche' il possesso di tali interessenze e partecipazioni non costituisca la sua attivita' prevalente od esclusiva, ne' si ponga in contrasto con la normativa. 8. Le attivita' finanziarie non potranno mai costituire oggetto principale della societa' ne' essere svolte nei confronti del pubblico. 9. In ogni caso la societa' non ha fine di lucro e i proventi delle attivita' non possono, in nessun caso, essere divisi fra i soci, anche in forme indirette o differite. 10. Esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale e soltantonell'ambito dei propri soci, la cooperativa potra' effettuare la raccolta di prestiti infruttiferi da disciplinare con apposito regolamento; 11. La societa' e' disciplinata e intende operare nell'ambito delle norme generali sulla cooperazione e dai principi di mutualita' previsti dalle vigenti leggi dello stato in materia.
Parole chiaveLa classificazione ATECO 93.19.10 identifica l'attività: Attività di organizzazioni ed enti sportivi e promozione di eventi sportivi.
Il capitale sociale ammonta a 3.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.