Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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La cooperativa si propone di esercitare la propria attivita', secondo principi di mutualita' prevalente cosi' come definiti dall'art. 2512 cod. Civ. Svolgendo la propria attivita' in via preferenziale in favore dei soci cooperatori e avvalendosi in via prevalente delle prestazioni lavorative e degli apporti di beni e servizi da parte di questi ultimi. La cooperativa a norma dell'art. 2521 comma 2 c. C. Potra' svolgere la propria attivita' anche con terzi non soci. La cooperativa si propone di svolgere, tramite l'opera dei propri soci, le seguenti attivita': 1. Gestire asili nido, scuole materne, e altre scuole ed istituti di ogni ordine e grado, nonche' servizi ausiliari di collegamento, campi scuola, strutture ricreative per bambini, interventi di sostegno e di aiuto alle persone, alle famiglie ed alle scuole, ed anche servizi a domicilio di "baby-sitter"; 2. Elaborare, sviluppare e gestire attivita' didattiche e formative di personale interno ed esterno, nonche' progetti per lavori socialmente utili e di pubblica utilita', piani d'inserimento professionali, ed ogni altra forma di progetti finalizzati ad incentivare l occupazione giovanile, femminile e di altre specifiche categorie di lavoratori, secondo la normativa vigente; 3. Operare nel campo dell'educazione, rieducazione e socializzazione dell'infanzia, in specie quella disadattata, affetta da disturbi comportamentali, portatrice di handicap psichici e fisici, nonch dei minori con problemi di affettivit o disagio familiare, attraverso la gestione di servizi sociali, pedagogici ed educativi. Il tutto con le attrezzature e l'organizzazione fornite dalla cooperativa in ottemperanza alle norme del d. P. R. 30 aprile 1970 n. 602. Al solo fine di meglio conseguire l'oggetto sociale e realizzare lo scopo mutualistico e quindi solo strumentalmente ad esso, nei limiti stabiliti dalla normativa anche regolamentare vigente, la cooperativa potra', tra l'altro a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: - compiere tutte le operazioni finanziarie - che siano non prevalenti e strumentali per il conseguimento dell'oggetto sociale, nell'osservanza del decreto legislativo l settembre 1993 n. 385 - commerciali ed industriali, immobiliari e mobiliari - nonche' ogni e qualsiasi operazione ritenuta comunque utile per l'impresa sociale. Ai fini di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59 e successive modificazioni, la cooperativa puo' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale. La cooperativa puo' adottare, ai sensi della suddetta legge n. 59/1992 procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo, all'ammodernamento, alla ristrutturazione e al potenziamento aziendale.
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