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Scopo mutualistico: la cooperativa, conformemente all art. 1 della legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l interesse generale della comunita' alla promozione umana e all integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico. La cooperativa, inoltre, e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuita' di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori. La cooperativa con una equipe di personale qualificato, utilizzando strutture comunitarie, socio-educative e socio-assistenziali a ciclo diurno e a ciclo continuativo, intende offrire ai minori e/o adulti in difficolta' opportunita' di crescita attraverso esperienze e percorsi educativi finalizzati al pieno recupero della persona sul piano affettivo, intellettivo e formativo ed ad una piena integrazione sociale. A norma della legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale. L'attivita' della societa' cooperativa, pertanto, segue i principi della mutualita' con l'esclusione di ogni finalita' speculativa, secondo quanto disposto dal presente statuto, e dalla vigente normativa in materia di societa' cooperative previo rilascio delle eventuali necessarie autorizzazioni da parte delle autorita' competenti e/o iscrizioni in appositi albi. La societa' in funzione della dichiarata qualita' di cooperativa a mutualita' prevalente, che intende mantenere: a) - non potra' distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo di buoni postali fruttiferi, aumentati di 2,5 (due virgola cinque) punti calcolati sul capitale sociale effettivamente versato; b) - non potra' remunerare gli strumenti finanziari emessi ed offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al limite massimo previsti per i dividendi; c) - non potra' distribuire riserve tra i soci cooperatori, ne' durante la vita della cooperativa, ne' successivamente al suo scioglimento; d) - dovra' devolvere, in caso di scioglimento della societa', ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione quanto residua del patrimonio, dedotto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati. Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parita' di trattamento. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi. Oggetto sociale: considerato lo scopo mutualistico cosi' come definito all articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto diretto e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere, la promozione e la gestione di: a) asili-nido, scuola dell'infanzia e scuole di ogni ordine e grado e strutture socio-culturali-educative; nido integrato, nido famiglia, centro infanzia, atelier, centro ludico prima infanzia, micro nido aziendale servizio di tutor per minori; centro socio educativo diurno; comunita' familiare; comunita' educativa; comunita' di pronta accoglienza; comunita' alloggio; centro diurno socio-educativo e riabilitativo; residenza sociale, assistenziale per diversamente abili e non; b) attivita' e servizi di riabilitazione; c) centri diurni e residenziali di accoglienza per anziani, minori in difficolta' e disabili; d) servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o le altre strutture di accoglienza; e) attivita' di formazione professionale; f) attivita' di sensibilizzazione ed animazione della comunita' locale entro cui opera al fine di renderla piu' consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di bisogno; g) attivita' di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare oppure realizzata presso centri di servizio appositamente allestiti, o messi a disposizione di enti pubblici e/o privati; h) strutture di assistenza e accoglienza per immigrati, minori, soggetti svantaggiati, malati terminali e persone anziane autosufficienti e non, nonche' servizi integrati per residenze protette; i) centri diurni ed altre strutture con carattere animativo finalizzate al miglioramento della qualita' della vita, la cultura, lo sport ed il turismo sociale; l) comunita' terapeutiche e servizi connessi; m) attivita' di mediazione familiare; n) attivita' di formazione e promozione della mediazione dei conflitti; o) attivita' e corsi di avviamento allo sport, attivita' motorie e di mantenimento, corsi di formazione e qualificazione per operatori sportivi, turistici e culturali; p) la promozione dell'autofinanziamento, stimolando lo spirito di previdenza e risparmio tra i soci; q) il sostegno, sotto qualsiasi forma, di organizzazioni "non profit" e in particolar modo la cooperazione sociale. La cooperativa potra' svolgere quindi tutte le attivita' previste e disciplinate dalla legge regionale del 10 luglio 2006 numero 19 e successive modificazioni. Le attivita' di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio e' richiesta l iscrizione in appositi albi o elenchi. La cooperativa potra' partecipare a gare d appalto indette da enti pubblici o privati, direttamente o indirettamente anche in a. T. I. E in a. T. S. , per lo svolgimento delle attivita' previste nel presente statuto; potra' richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla ce, dallo stato, dalla regione, dagli enti locali o organismi pubblici o privati interessati allo sviluppo della cooperazione. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31. 01. 92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potra', inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dall assemblea dei soci.
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