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Dal 04/08/2025 e' sospesa l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche private (rpgp) a seguito di iscrizione nel registro unico del terzo settore (runts-art. 22 comma 1 bis d. Lgs. N. 117/2017). L'iscrizione nel runts e' stata disposta con provvedimento n. 2369 del 04/08/2025, emesso dalla provincia di monza e brianza. La fondazione ha assunto la qualifica ente del terzo settore (ets). ******************************************************************************** 1. La fondazione e' un ente di diritto privato d'ispirazione cristiana, senza scopo di lucro, che persegue finalita' civiche, solidaristiche o d'utilita' sociale e che svolge le attivita' d'interesse generale qui di seguito elencate, indirizzate all'educazione, all'istruzione o alla cura dei bambini d'eta' compresa tra lo zero e i sei anni: - educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 53/2003, in particolare attraverso l'organizzazione o la gestione d'una scuola dell'infanzia paritaria e di tutti i servizi educativi o didattici connessi (lett. D dell'art. 5 del d. Lgs. 117/2017); - interventi e servizi socioeducativi o sociali ai sensi dei commi primo e secondo dell'art. 1 della legge 328/2000 o delle leggi regionali di settore a favore dei bambini d'eta' compresa tra lo zero e i sei anni, a sostegno delle famiglie o della genitorialita' (lett. A dell'art. 5 del d. Lgs. 117/2017); - attivita' culturali d'interesse sociale con finalita' educativa e attivita' culturali, artistiche o ricreative d'interesse sociale, comprese la promozione e la diffusione delle attivita' d'interesse generale svolte (lett. I dell'art. 5 del d. Lgs. 117/2017); - formazione extrascolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al contrasto della poverta' educativa (lett. L dell'art. 5 del d. Lgs. 117/2017); - erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno delle persone svantaggiate e delle attivita' d'interesse generale soprin-dicate, con particolare riferimento alle famiglie disagiate con minori, anche al fine d'agevolarne la frequenza alla scuo-la dell'infanzia o ai servizi socioeducativi, fatta avvertenza che l'entita' delle provvidenze, consistenti anche nella ridu-zione delle rette richieste per l'erogazione dei servizi, cosi' come le modalita' e i limiti afferenti devono essere determinati con delibera assunta dal consiglio d'amministrazione (lett. U dell'art. 5 del d. Lgs. 117/2017). 2. Nell'ambito delle attivita' soprindicate la fondazione, perseguendo la propria ispirazione cristiana, svolge servizi sco-lastici (scuola per l'infanzia e attivita' connesse o correlate) e puo' attivare servizi socioeducativi per la prima infanzia o per l'infanzia (nido, sezione primavera, centri ricreativi estivi, etc. ). Detti sevizi costituiscono la sede primaria dei processi di cura, educazione e istruzione per l'attuazione delle finalita' previste dal sistema integrato d'educazione o d'istruzione (artt. 1, 2 e 3 del d. Lgs. 65/2017). In questo contesto la scuola dell'infanzia, riconosciuta paritaria ai sensi della legge 62/2000 con d. M. 488 del 28 (ven-totto) febbraio 2001 (duemilauno) e quindi parte integrante del sistema nazionale d'istruzione, riveste un ruolo strategi-co. All'interno di tale sistema e nello svolgimento dell'attivita' scolastica o educativa la fondazione persegue l'educazione fisica, morale, intellettuale e religiosa dei bambini, ponendo al centro dell'operato i valori della vita, dell'accoglienza, della solidarieta' o della liberta', in armonia con i principi della costituzione. La fondazione riconosce nella famiglia il contesto primario irrinunciabile del bambino e promuove la collaborazione attiva scuola - servizio educativo - insegnanti - educatori - genitori nell'ottica di costituire un'effettiva comunita'. Nell'esercizio dell'attivita' scolastica la fondazione mantiene i rapporti con le pubbliche amministrazioni, anche per l'erogazione dei contributi previsti dalla normativa nazionale e regionale sulla parita'. 3. La scuola dell'infanzia e i servizi educativi gestiti dalla fondazione accolgono i bambini senza discriminazione alcuna, nel rispetto degli obblighi d'accoglienza delle persone disabili, della legge sulla parita' scolastica o delle vigenti nor-mative di settore. 4. Apposito regolamento stabilisce le norme sulle modalita' e sui requisiti d'ammissione o di frequenza alla scuola e ai servizi socioeducativi nonche' i rapporti con il personale dipendente, le famiglie o le istituzioni operanti sul territorio. 5. La fondazione puo' aderire a reti associative e a organizzazioni di categoria. La fondazione puo' realizzare forme di collaborazione con altri enti che perseguono i medesimi scopi, i medesimi valori e le medesime finalita' educative o sociali individuando le modalita' e gli strumenti idonei allo scopo. 6. La fondazione puo' costituire o puo' partecipare a societa' di capitali e a imprese sociali che svolgono in via strumentale o esclusiva attivita' dirette al perseguimento degli scopi statutari. La fondazione puo' esercitare attivita' diverse da quelle d'interesse generale indicate nell'articolo precedente, purche' secondarie o strumentali, nel rispetto dei criteri e dei limiti fissati dalle vigenti normative, con particolare riferimento alla disciplina delle fondazioni del terzo settore. A tale fine viene demandata al consiglio d'amministrazione l'individuazione delle attivita' secondarie o strumentali esercitabili, nel rispetto dei criteri e dei limiti fissati dalle vigenti normative. 2. La fondazione puo' realizzare raccolte fondi al fine di finanziare le attivita' d'interesse generale indicate nell'articolo precedente, anche in forma organizzata o continuativa, attraverso la richiesta di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione e l'erogazione di beni o di servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, compresi i volontari o i dipendenti, nel rispetto dei principi di verita', trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori o con il pubblico (art. 7 del d. Lgs. 117/2017). ======== il patrimonio della fondazione ammonta a euro 368. 000,00 (trecentosessantottomila virgola zero zero) ed e' costituito dai beni mobili o immobili conferiti in occasione della costituzione
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