Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
Accedi a tutte le informazioni di Scuola Di Pallavolo Anderlni…, di altre 6 milioni di imprese e 13 milioni di contatti con i prodotti Cerved pensati per te!
1. Ideazione, preparazione e gestione di attivita' sia agonistiche che non, nonche' di promozione e organizzazione di gare, tornei ed ogni altra attivita', in genere, riguardanti le discipline della pallavolo e del sitting volley, con le finalita' e con l'osservanza delle norme e delle direttive del coni, della federazione italiana pallavolo e dei suoi organi o dell'ente di promozione sportiva cui la cooperativa intende affiliarsi; 2. Divulgazione, promozione e pratica di ogni attivita' sportiva in forma dilettantistica; 3. Organizzazione di attivita' sportive dilettantistiche, ivi compresa l'attivita' didattica necessaria all'avvio, aggiornamento e al perfezionamento nell'ambito delle attivita' sportive dalla stessa promosse; 4. Addestramento e specializzazione del personale occorrente per il raggiungimento degli scopi sociali anche attraverso corsi di formazione professionale. La cooperativa potra' svolgere tutte le attivita' sopraelencate anche con riferimento ad ogni altra disciplina sportiva riconosciuta dal coni. Le attivita' di cui sopra devono essere esercitate in via stabile e principale ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, c. 1, lett. B), d. Lgs. N. 36/2021. Nei limiti e secondo le modalita' previste dalle vigenti norme di legge, compresi quelli definiti dai provvedimenti attuativi di cui all'art. 9, d. Lgs. N. 36/2021, la cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa o affine alle attivita' sopraelencate, nonche' potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attivita' sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. Entro i limiti di legge, la cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' che sia strumentale e secondaria alle attivita' principali. In particolare la societa' potra' svolgere: i. Attivita' di sponsorizzazione, merchandising e promo pubblicitaria; ii. Cessione di diritti e indennita' legate alla formazione degli atleti; iii. Realizzazione e gestione di impianti e strutture sportive, anche attraverso project financing; iv. Edizione, stampa e diffusione di pubblicazioni, filmati inerenti l'attivita' sociale nonche' la promozione e pubblicizzazione della propria attivita' e immagine utilizzando modelli, disegni ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi. V. Acquisire, gestire, registrare e tutelare diritti di proprieta' industriale ed intellettuale, quali diritti immagine, di marchio e simili afferenti alle attivita' principali o secondarie svolte dalla cooperativa. Vi. Attivita' di somministrazione di alimenti e bevande presso la sede sociale o presso altri centri o sedi ove opera la cooperativa. Vii. Produzione e vendita di abbigliamento e vestiario sportivo; viii. Formazione, consulenza, assistenza, prestazione di servizi, analisi, studi e ricerche in favore di organizzazioni ed enti, associazioni e societa' sportive, imprese, enti del terzo settore in materia di: sport e impianti sportivi, raccolta fondi, marketing, personale. Le attivita' di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio e' richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. La societa' potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31. 01. 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative ed emettere strumenti finanziari, diversi dai titoli di debito, ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile. La cooperativa potra' altresi' assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivita' sociale purche' per la misura e per l'oggetto della partecipazione non risulti sostanzialmente modificato l'oggetto sociale determinato dallo statuto e con esclusione assoluta della possibilita' di svolgere attivita' di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi. Il consiglio di amministrazione e' autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti. La cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potra' istituire una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale e nei limiti di quanto previsto dall'art. 3, c. 2, lett. F) del d. Lgs n. 112/17. E' in ogni caso esclusa ogni attivita' di raccolta di risparmio tra il pubblico. La cooperativa accetta di conformarsi alle norme ed alle direttive del cio, del coni, del cip, delle federazioni nazionali ed internazionali e degli enti di promozione sportiva di appartenenza e s'impegna ad accettare fin d'ora eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi sportivi competenti dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attivita' sportiva.
Parole chiave