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La scuola di sci ha per oggetto l'esercizio coordinato in forma associata dell'insegnamento professionale, a persone singole o a gruppi di persone, delle tecniche sciistiche in tutte le loro specializzazioni, in particolare nelle discipline dello sci alpino, dello snowboard e dello sci nordico o di fondo e comunque di tutte le specializzazioni consentite dalla legge ai maestri di sci professionisti iscritti nell'albo professionale regionale. La societa', fermo lo scopo esclusivo sopra indicato ed esclusa qualsiasi attivita' commerciale, puo': a) curare gli interessi professionali dei maestri di sci associati; b) migliorare la qualificazione e l'organizzazione professionale dei maestri di sci associati nel rispetto delle norme deontologiche elaborate dal collegio regionale dei maestri di sci; c) promuovere la pratica agonistica e turistica dello sci in tutte le sue specializzazioni; d) valorizzare il ruolo della scuola di sci nel contesto dell'organizzazione turistica locale in coordinamento con le altre attivita' turistiche allo scopo di una migliore qualificazione delle attivita'. La scuola di sci si impegna altresi' a prestare la propria opera nelle operazioni straordinarie di soccorso, a collaborare con i comuni, le autorita' scolastiche, le associazioni sportive per favorire a agevolare la piu' ampia diffusione della pratica dello sci nelle scuole e da parte dei cittadini, nonche' a collaborare con gli enti turistici nelle iniziative ed azioni promozionali, pubblicitarie e operative intese ad incrementare l'afflusso turistico nelle stazioni ove opera e con le comunita' montane o le unioni dei comuni nell'opera di prevenzione di incidenti in montagna. Nel rispetto della legge n. 183/2011 l'esecuzione dell'incarico professionale puo' essere eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; a tal fine la societa' e' tenuta all'adempimento degli obblighi di informazione previsti dalla legge n. 183/2011, dal d. M. N. 34/2013 e dalla normativa vigente in materia. In particolare nell'esecuzione dell'attivita' la societa' dovra' garantire che tutte le prestazioni siano eseguite da soci in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio della professione in forma societaria; nell'esecuzione dell'incarico ricevuto il socio professionista puo' avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilita', della collaborazione di ausiliari. L'attribuzione degli incarichi ai singoli soci professionisti dovra' avvenire nel rispetto dei seguenti criteri e modalita': - innanzitutto secondo la preferenza espressa dal cliente mediante designazione del socio professionista; - solo ove il cliente non abbia espresso alcuna preferenza oppure il professionista non ritenga di portare a termine l'incarico, la societa' potra', previa informazione al cliente nelle forme di legge, attribuire lo svolgimento dell'incarico a propri soci in possesso della professionalita' adeguata all'incarico. Al fine di consentire la scelta di cui sopra la societa' deve consegnare al cliente l'elenco scritto dei singoli soci professionisti con l'indicazione dei titoli e delle qualifiche professionali di ciascuno di essi. La societa' dovra' stipulare polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilita' civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attivita' professionale. Esclusivamente per lo svolgimento della attivita' professionale e compatibilmente con le regole di svolgimento della professione, la societa' potra' compiere operazioni mobiliari e immobiliari dirette a tale scopo e potra' assumere obbligazioni strumentalmente funzionali all'esercizio della attivita', ferma l'esclusione delle attivita' riservate a determinati operatori dal d. Lgs. N. 58 del 1998 e dal d. Lgs. N. 385 del 1993. La partecipazione alla societa' e' incompatibile con la partecipazione ad altra societa' di professionisti ai sensi dell'art. 10 della legge n. 183 del 2011 e tale incompatibilita' si applica per tutta la durata della iscrizione della societa' al collegio di appartenenza. Essa viene meno dalla data in cui il recesso del socio, l'esclusione dello stesso ovvero il trasferimento della intera partecipazione alla societa' professionale producono i loro effetti per quanto riguarda il rapporto sociale.
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