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Testo tradotto dal tedesco la societa' ha per oggetto tutte le attivita' connesse all'esercizio della professione di istruttore di sci e snowboard e di allenatore di sci e alla promozione degli sport sci e snowboard. L'attivita' di libera professione intrapresa dalla societa' puo' essere eseguita esclusivamente dai soci liberi professionisti che sono in possesso delle competenze professionali prescritte per lo svolgimento dell'incarico affidato . La determinazione del socio libero professionista spetta al cliente, cui l'organo amministrativo deve far pervenire l'elenco scritto dei nominativi sia dei liberi professionisti autorizzati alla prestazioni dei servizi freelance, sia dei partner di investimento, in modo da poter valutare la sussistenza di eventuali conflitti di interessi. Inoltre, e' necessario far pervenire per iscritto anche l'elenco dei nominativi di eventuali rappresentanti o assistenti del socio libero professionista. Qualora il cliente non provveda a determinare autonomamente il socio libero professionista, l'organo amministrativo provvede in tal senso assegnando il mandato a singoli liberi professionisti, tenendo conto della competenza specifica, della natura dei servizi richiesti dal cliente e dal relativo carico di lavoro. In questo caso, l'organo amministrativo e' tenuto a informare preventivamente per iscritto il cliente del nome dello specifico libero professionista che svolge l'incarico. A tal fine, la societa' professionista e' tenuta a fornire al cliente, al primo contatto con lo stesso, le informazioni di cui all'art. 4 del decreto del ministro della giustizia n. 34 dell'8 febbraio 2013 unitamente a tutte le modalita' ivi previste. L'incarico deve essere eseguito personalmente dal socio libero professionista, cui e' fatto divieto di affidare a terzi l'esecuzione dell'incarico, in toto o in parte. Qualora si renda necessaria una collaborazione o una sostituzione, e' fatto obbligo di dare atto al cliente, per iscritto, del nome o dei nomi del collaboratore in questione. Il cliente ha il diritto di opporsi entro un termine di tre giorni dal ricevimento della notifica. Nell'esecuzione degli incarichi professionali affidati alla societa' i soci liberi professionisti devono attenersi al codice di condotta professionale e la societa' e' soggetta al regolamento disciplinare della camera presso cui e' iscritta. Il socio libero professionista puo' imporre agli altri soci il segreto professionale relativamente alle attivita' affidategli. Come previsto dalla legge, la societa' e' tenuta a sottoscrivere un'adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dalla responsabilita' civile per i danni causati ai clienti dal socio libero professionista nell'esercizio dell'attivita' professionale. La societa' e' altresi' autorizzata a eseguire tutte le altre operazioni di natura finanziaria, commerciale, industriale e immobiliare che si rendono necessarie o utili al perseguimento dello scopo sociale e che sono direttamente o indirettamente correlate allo stesso. La societa' puo' concedere garanzie e fideiussioni, anche a favore di terzi, indipendentemente dalla loro attivita'. Il tutto nel rispetto delle attivita' tutelate in conformita' alla normativa vigente (in particolare al d. Lgs. N. 385/93) e solo ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale e mai nei confronti del pubblico.
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