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- lo scopo della cooperativa e' quello di perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi educativi ai sensi dell'art. 1 primo comma punto a), della legge 8 novembre 1991 n. 381. La cooperativa organizza un'impresa che persegue, mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, gli obiettivi della legge predetta. I soci prestatori di lavoro tramite la gestione in forma associata dell'impresa intendono perseguire lo scopo di nuove occasioni di lavoro, di continuita' di occupazione e migliori condizioni economiche, sociali e professionali per se stessi ed eventualmente anche per altri lavoratori. La prestazione dei soci cooperatori di lavoro in favore della societa' puo' avvenire anche in forma di collaborazione autonoma, nei limiti e con le modalita' della vigente normativa. La societa' puo' tuttavia avvalersi della collaborazione di lavoratori non volontari nel rispetto delle norme vigenti. Le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da apposito regolamento approvato ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. - la cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' senza fini di speculazione privata ed ha per scopo quello di perseguire in forma mutualistica e senza fini di lucro l'autogestione dell'impresa che ne e' l'oggetto dando continuita' di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche avvalendosi delle prestazioni lavorative di terzi. A norma della legge 3 aprile 2001 n. 142 articolo 6 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale, secondo norme e regole stabilite da apposito regolamento interno emanato dagli amministratori ed approvato dall'assemblea dei soci. - (oggetto sociale) - la cooperativa ha per oggetto la gestione diretta o indiretta di scuole di ogni ordine e grado, compresi asili nido e scuole materne, scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado ed educazione permanente agli adulti, con lo scopo di sviluppare la vita culturale e comunitaria dei giovani. A' tal fine la cooperativa provvedera' all'amministrazione degli istituti scolastici che verranno presi in gestione, ne curera' tutti i servizi collettivi e le eventuali attivita' parascolastiche, del tempo libero e di vacanza. La cooperativa favorira' altresi' tutte quelle iniziative quali conferenze, seminari , convegni, attivita' formative e socio-culturali in genere, finalizzate all approfondimento delle materie di studio e all arricchimento culturale e civile degli studenti, dei genitori, del personale docente, e non docente e di tutti coloro che siano a cio' interessati. La cooperativa inoltre favorira' l'insegnamento e lo sviluppo educativo nei paesi emergenti istituendo e/o gestendo scuole italiane all' estero, scuole locali, corsi di alfabetizzazione e sviluppo culturale. La cooperativa potra' anche organizzare attivita' relative a studi e ricerche nel campo scolastico e della formazione professionale, e realizzare studi socio - economici sul territorio. Per far cio' potra' organizzare e realizzare meeting, incontri, convegni, campi scuola, ricerche di mercato, filmati, spot, anche pubblicitari, pamphlet. Riviste e pubblicazioni varie, (esclusa l'editoria di giornali quotidiani), e supporti audio video etc. La cooperativa potra' inoltre svolgere ogni attivita' affine a quelle sopraelencate comunque connesse sul piano organizzativo, di studio e di ricerca, in italia e all'estero, potra' stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per tutte le attivita' comprese nell'oggetto sociale. Il tutto, nello spirito mutualistico e senza alcuna finalita' di lucro. La cooperativa puo' infine compiere tutte le operazioni commerciali, industriali finanziarie, mobiliari e immobiliari ritenute dai consiglio di amministrazione necessarie od utili per il conseguimento dello scopo sociale: essa puo' altresi' partecipare a cooperative di secondo grado e consorzi e assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in societa' e imprese aventi oggetto analogo od affine o complementare al proprio, purche' senza fine di collocamento come attivita' meramente strumentale. La cooperativa potra' anche costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.
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