Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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La societa' ha per oggetto le seguenti attivita': l'esercizio in via prevalente di attivita' finanziarie; potra' quindi esercitare, non nei confronti del pubblico, le attivita' di: a) costituzione e assunzione di partecipazioni, cosi' come definita dall'art. 6 del decreto del ministero del tesoro del 17 febbraio 2009 n. 29, vale a dire: acquisizione e gestione di diritti rappresentati o meno da titoli sul capitale di altre imprese, nonche', gestione delle medesime partecipazioni, includendosi tutti gli atti dispositivi, ivi inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, atti di dismissione, cessione, vendita, la costituzione di diritti o garanzie su partecipazioni, la formazione di partnership, consorzi, associazioni in partecipazione, societa' di scopo, joint venture o imprese; b) concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, cosi' come definita dall'art. 2 del decreto dell'economia e delle finanze del 2 aprile 2015 n. 53; tale attivita'' comprende, tra l'altro, ogni tipo di finanziamento connesso con operazioni di locazione finanziaria, acquisto di crediti, credito ipotecario, prestito su pegno, aperture di credito documentarie, accettazioni, girate; per quanto riguarda l'eventuale rilascio di garanzie, tale attivita', si intende svolta in via residuale, e comunque strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale e in ogni caso soltanto nei limiti previsti dall'art. 3, comma 2, lettera c) del citato decreto del ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53; c) prestazione di servizi di pagamento cosi' come definiti dagli articoli 1, comma 1, lettera b), e 2, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 (come successivamente modificato ed integrato), vale a dire attivita' esercitata mediante: servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonche' tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento; servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonche' tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento; esecuzione di ordini di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell'utilizzatore o presso un altro prestatore di servizi di pagamento tramite esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum, esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi e/o esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti; esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un utilizzatore di servizi di pagamento tramite esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum, esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi e/o esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti; emissione e/o acquisizione di strumenti di pagamento; rimessa di denaro; esecuzione di operazioni di pagamento ove il consenso del pagatore ad eseguire l'operazione di pagamento sia dato mediante un dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico e il pagamento sia effettuato all'operatore del sistema o della rete di telecomunicazioni o digitale o informatica che agisce esclusivamente come intermediario tra l'utilizzatore di servizi di pagamento e il fornitore di beni e servizi. , soltanto nei limiti di cui all'art. 2, comma 2, lettera p) del decreto legislativo - 27/01/2010, n. 11 (come successivamente modificato ed integrato) nonche' nel rispetto del divieto di raccolta del risparmio tra il pubblico previsto dal decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, come successivamente modificato ed integrato ("tub") e delle preclusioni di legge; d) intermediazione in cambi cosi' come previsto dall'art. 4 dal decreto sopracitato, vale a dire: attivita' di negoziazione di una valuta, compreso l'euro, contro un'altra, a pronti o a termine, nonche'' ogni forma di mediazione avente ad oggetto valuta; 2) potra' esercitare, fatte salve le riserve di attivita' previste dalla legge una qualsiasi delle seguenti attivita' ammesse al mutuo riconoscimento, come definito dall'art. 1, comma 2, lettera f, del t. U. B. N. 385/93: - operazioni di prestito; - servizi di pagamento; - emissione e gestione di mezzi di pagamento (in particolare lettere di credito); - consulenza in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonche'' consulenza e servizi nel campo delle concentrazioni, scissioni e del rilievo di imprese; - gestione o consulenza nella gestione di patrimoni e cosi' come meglio specificato nell'art. 3 dello statuto sociale di cui infra. 3) potra' esercitare inoltre attivita' strumentale, ausiliaria rispetto a quella finanziaria, vale a dire: studio, ricerca e analisi in materia economica e finanziaria, gestione di immobili ad uso funzionale, gestione di servizi informatici ed elaborazione di dati, coordinamento tecnico e amministrativo, selezione, formazione ed addestramento del personale. Inoltre, potra' esercitare attivita' connessa, accessoria a quella finanziaria, come ad esempio prestazione di servizi di informazione commerciale. La societa' potra' quindi compiere in genere, nel rispetto delle limitazioni imposte dalla legge, tutte le operazioni commerciali, immobiliari, mobiliari e finanziarie che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie od opportune ai fini del raggiungimento dello scopo sociale. La societa', potra' inoltre, fermi tutti i limiti di legge, acquistare e/o collocare risorse, tecnologie, marchi, licenze e simili, nonche' cedere e/o concedere e/o prendere in uso marchi e licenze. Potra', infine, promuovere e partecipare sotto qualsiasi forma ad associazioni anche in partecipazione a sensi del art. 2549 e seguenti del c. C. , consorzi di imprese e gruppi europei di interesse economico (geie) aventi finalita' analoghe, affini e complementari. Tutte le operazioni di cui sopra potranno essere effettuate dalla societa' in proprio o per conto di terzi, in italia e/o all'estero. Sono espressamente escluse in ogni caso le attivita' che, ai sensi della presente e futura legislazione, risultino vietate ovvero riservate a soggetti dotati di particolari requisiti o forniti di speciali autorizzazioni.
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