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Lo scopo della cooperativa e' di: 1) far ottenere ai soci lavoratori, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attivita' lavorativa, continuita' di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. 2) assicurare, nei limiti delle possibilita' economiche della societa', il diritto al lavoro a tutti i soci che siano in grado di svolgere attivita' continuativa per la cooperativa. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero nella forma consentita dalla legislazione italiana. Le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001 n. 142. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi non soci. Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parita' di trattamento tra i soci cooperatori. La cooperativa e' retta e disciplinata dai principi, della mutualita' senza fini di speculazione privata. La cooperativa si propone altresi' di contribuire allo sviluppo del movimento cooperativo. Considerata l'attivita' mutualistica della societa', cosi' come definita all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto: attivita' in via esclusiva di consulenza amministrativa, fiscale e del lavoro; elaborazione dati contabili; elaborazione cedolini paga; da svolgere limitatamente alle attivita' per le quali i soci sono abilitati. L'esecuzione dell'incarico professionale e' eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesto; la designazione del socio professionista e' fatta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo del professionista deve essere previamente comunicato per iscritto all'utente; il tutto in conformita' al regolamento interministeriale da emanare ai sensi di legge. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31. 01. 92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potra', inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.
Parole chiaveIl settore di attività (codice ATECO 69.20.13) è: Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi.
Secondo i criteri europei, Se.a.p. Società Cooperativa Tra Professionisti è una "microimpresa" (meno di 10 dipendenti). Il capitale sociale risulta essere di 5.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2023.