Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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Considerata l'attivita' mutualistica della societa', cosi' come definita all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto: - immissione dati e centro elaborazione dati per conto terzi, servizi di pulizia, riparazioni meccaniche commissioni. Lavori di facchinaggio in genere servizio di raccolta differenziata di carta, cartoni, anche da macero, tessuti e materie plastiche; - selezione di carta, cartoni, anche da macero, tessuti e materie plastiche; - trasporto di persone e cose (una volta ottenute le debite autorizzazioni). La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualita' senza fini di speculazione privata. La cooperativa si propone altresi' di partecipare al rafforzamento nazionale delle cooperative. Su deliberazione dell'organo amministrativo potra' aderire alle organizzazioni nazionali delle cooperative e relativi organi periferici, alle associazioni provinciali, anche consortili, nonche' ad altri organismi. La cooperativa puo' compiere tutte le operazioni finanziarie utili per il raggiungimento dei suoi scopi, compreso l'apertura di conti correnti, l'emissione di cambiali, l'assunzione di mutui ipotecari; nonche' istituire e/o gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari all'espletamento delle attivita' sociali; acquistare, vendere, affittare aree, magazzini, officine cantieri macchinari e materiali necessari all'esercizio dell'impresa sociale; concedere garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonche' a favore di altre cooperative. Il tutto nel rispetto della legge 2. 1. 1991 n. 1; legge 5. 7. 1991 n. 197 e dlgs. 1. 9. 1993 n. 385. Le attivita' di cui sopra, ove necessario, saranno svolte dai singoli professionisti a cio' abilitati, nel rispetto della legge 23. 11. 1939 n. 1815. Essa e' retta con i principi e con la disciplina della previdenza e della mutualita' di cui all'art. 26 decreto 14. 12. 1947 n. 1577. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31. 01. 92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potra', inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' saranno definite (ove necessario) con apposito regolamento approvato con decisione dei soci.
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