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La cooperativa si propone di esercitare la propria attivita' secondo i principi di mutualita' prevalente cosi' come definiti dall'art. 2512 c. C. , svolgendo l'attivita' in via preferenziale in favore dei soci cooperatori o utenti di beni o servizi, ed avvalendosi in via prevalente delle prestazioni lavorative e degli apporti di beni o servizi da parte di questi ultimi per lo svolgimento delle seguenti attivita': - lavori di muratura e costruzioni edilizie in genere nonche' tutte le attivita' connesse quali a titolo esemplificativo dipinture, realizzazione del cappotto, pavimentazione, ecc. ; - istituzione e gestione di cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'espletamento dell'attivita' sociale; - assunzione in affitto o comodato o con ogni altro contratto lecito, di stabilimenti, magazzini, ecc. , utili allo svolgimento dell'attivita'. Al solo fine di meglio conseguire l'oggetto sociale e realizzare lo scopo mutualistico e quindi solo strumentalmente a loro e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, la cooperativa potra', tra l'altro, a titolo esemplificativo: a) costituire societa' di qualunque tipo, enti, consorzi, acquisire partecipazioni al capitale sociale e interessenze in altre societa', consorzi o enti aventi scopi analoghi, connessi o affini al proprio o comunque compatibili con il conseguimento dell'oggetto sociale della cooperativa, incluse l'acquisto e il rimborso di quote proprie, l'acquisto e la vendita di azioni e/o quote di societa' controllate, collegate e partecipate (anche se detenute dai soci cooperatori e da dipendenti delle stesse); effettuare in qualunque forma tutte le iniziative economiche e finanziarie che nel rispetto dello scopo mutualistico della cooperativa siano dirette ad agevolare e a rendere maggiormente competitiva l'attivita' dei soci cooperatori; b) concedere avalli cambiari, fideiussioni e ogni altra forma di garanzia per facilitare l'ottenimento del credito ai soci cooperatori, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonche' a favore di altre cooperative; c) partecipare a tutte quelle iniziative idonee a diffondere e rafforzare i principi della mutualita' e della solidarieta', acquisendo partecipazioni e prestando garanzie, reali o personali, a enti, societa' o organismi economici diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo italiano e ad agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti e il credito; su deliberazione dell'organo d'amministrazione la cooperativa potra' aderire ad altri organismi economici e sindacali che si propongano iniziative di attivita' mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizi; d) stimolare lo spirito di previdenza e risparmio dei soci, istituendo una sezione di attivita', retta da apposito regolamento da approvarsi dall' assemblea dei soci, per la raccolta dei prestiti, limitatamente ai soli soci, nei limiti imperativamente disposti dalla legge; tale raccolta del risparmio, nei limiti anzidetti, sara' effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell' oggetto sociale; e' pertanto tassativamente vietata la raccolta del prestito tra il pubblico, sotto ogni forma, in ossequio alla normativa vigente; e) provvedere alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale. Nei limiti e secondo le modalita' previste dalle vigenti norme di legge, la cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa o affine alle attivita' sopraelencate, nonche' potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attivita' sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. La societa' potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31. 1. 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. La cooperativa potra' altresi' assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivita' sociale, con esclusione assoluta della possibilita' di svolgere attivita' di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi. L'organo amministrativo e' autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti. La cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potra' istituire una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attivita' di raccolta di risparmio tra il pubblico.
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