Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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4. 1 la societa' ha scopo consortile e senza fini di lucro. Essa realizza la organizzazione comune istituita, in conformita' al dettato degli art. 2602 e 2615 ter del codice civile dalle imprese che della stessa assumono la veste di soci consorziati. 4. 2 la societa' ha per oggetto l attivita' coordinata dei soci per la realizzazione, gestione, manutenzione, conduzione di impianti meccanici, idraulici, del gas, elettrici, telefonici e di telecomunicazione, di produzione di energia elettrica anche da fonti rinnovabili o assimilate - relativi a strutture pubbliche e/o private, sanitarie e/o civili compresi i lavori edili ed altri connessi ai medesimi nonche' per l esecuzione dell'attivita' di gestione integrata dei servizi rivolti agli immobili o ai patrimoni immobiliari, alle strutture ospedaliere e recettive di qualsiasi natura. 4. 3 per la realizzazione dell oggetto sociale la societa' potra' svolgere tutte le altre attivita' commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari che saranno ritenute dall assemblea, con i quorum di cui al successivo art. 17 comma 2, strumentali, accessorie, connesse, necessarie od utili per la realizzazione delle attivita' che costituiscono l oggetto sociale. 4. 4 puo' in via residuale e sempre con decisione dell assemblea, con i quorum di cui al successivo art. 17 comma 2, assumere interessenze e partecipazioni in altre societa' od imprese aventi per oggetto attivita' analoghe, affini o connesse alle proprie, sia direttamente che indirettamente, sia in italia che all estero, nonche' rilasciare garanzie reali o personali - in favore di terzi - il tutto purche' non nei confronti del pubblico e purche' tali atti non vengano svolti in misura prevalente rispetto alle attivita' dell oggetto sociale. Viene espressamente esclusa ogni attivita' che rientri nelle prerogative che necessitano l'iscrizione ad albi professionali ed ogni attivita' finanziaria vietata dalla legge tempo per tempo vigente in materia ed in particolare ai sensi di quanto disposto dall'articolo 113 del decreto legislativo 1 settembre 1993 numero 385. La societa' si inibisce la raccolta del risparmio tra il pubblico e le attivita' previste dal decreto legislativo 415/96. 4. 5 la societa' operera' in via di principio in forma consortile. Ciononostante, la presenza di dipendenti propri, le permetteranno di agire anche con la propria struttura imprenditoriale. L'esistenza di una comune struttura di impresa non esclude che essa, pur operando in nome proprio ma per conto dei soci, abbia facolta' di far eseguire i lavori direttamente dai soci senza che cio' costituisca subappalto. In tal caso, ferma restando la responsabilita' solidale dei soci nei confronti del soggetto appaltante, l attivita' della societa' si limitera' al coordinamento dei lavori delle imprese consorziate ed alla loro rappresentanza nei confronti del soggetto appaltante, mentre alla sfera economica delle imprese, nei limiti delle quote di rispettiva pertinenza, andranno ricondotti gli effetti degli appalti aggiudicati.
Parole chiaveSecondo lo standard ATECO, il codice 43.22.01 corrisponde a: Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione.
L'ammontare del capitale sociale è 100.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.