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La societa' svolge esclusivamente: a) l'attivita' propria di societa' fiduciaria, cosi' come contemplata dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966, dall'art. 3-bis e della legge 13 aprile 1987, n. 148 con le successive modificazioni, integrazioni e sostituzioni; e b) l'organizzazione e la revisione contabile di aziende di cui all'art. 28, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, anche mediante la realizzazione, la fornitura o la commercializzazione di prodotti o servizi amministrativi ed informatici. Pertanto essa, per conto di terzi-fiducianti: i. Assume l'amministrazione, mediante intestazione, dei beni, mobili e immobili; ii. Assume l'amministrazione dei beni, mobili e immobili, anche senza intestazione; iii. Assume l'amministrazione di partecipazioni in altri enti, anche societari, sia che essi prevedano la responsabilita' limitata per le obbligazioni dell'ente, sia che essi prevedano la responsabilita' illimitata per tali obbligazioni; iv. Assume l'amministrazione di patrimoni a chiunque appartenenti, di donazioni, di legati, di fondazioni, di fondi di quiescenza del personale dipendente, di fondi di previdenza di associazioni e di ordini professionali, di beni degli assenti, di fondazioni e di ogni altro bene, ivi compresi gli strumenti finanziari; cio', svolgendo qualsiasi operazione per conto terzi e, pertanto, curando per conto dei medesimi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni, stipulando qualsiasi tipo di negozio necessario alla esecuzione degli incarichi fiduciari conferiti, non esclusa la costituzione di societa', consorzi e persone giuridiche in genere procedendo a conferimenti in denaro o in natura; v. Assume la custodia e l'amministrazione, per conto di propri fiducianti o di terzi, di strumenti finanziari e di altri beni (mobili) con facolta' di costituire sindacati di azioni di qualsiasi natura, parteciparvi ed incaricarsi dell'amministrazione di essi; rendersi intestataria fiduciaria di titoli o valori, anche per conto di gestioni familiari e custodire pegni in qualita' di terzo depositario; vi. Assume la rappresentanza di azionisti, di soci in genere, e di obbligazionisti, sia individuale sia collettiva, sia partecipando a sindacati di voto; vii. Assume la funzione di rappresentante comune di obbligazionisti ai sensi dell'art. 2417 del codice civile, di azionisti di risparmio nonche' di rappresentante comune di porta-tori di strumenti finanziari; viii. Esegue incarichi di esecuzioni testamentarie e di divisioni ereditarie; ix. Cura la costituzione e la amministrazione di patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'art. 2447 bis e seguenti del codice civile; x. Assume l'amministrazione di beni in qualita' di trustee, ai sensi della legge 16 ottobre 1989 n. 364, nonche' di ogni altra norma integrativa, modificativa o sostitutiva della legge stessa; xi. Esplica l'incarico di protector nell'ambito di trusts comunque istituiti; xii. Cura la costituzione in pegno o a cauzione a nome della fiduciaria, ma per conto altrui, di titoli, libretti di ri-sparmio e valori in genere, a garanzia di operazioni bancarie e finanziarie sempreche' si tratti di garanzie prestate e di impegni assunti per conto dei fiducianti nei limiti del patrimonio affidato, previo vincolo dello stesso a tal fine, per l'intero periodo del contratto e previa autorizzazione dei fiducianti ad utilizzare tale patrimonio per far fronte alle garanzie. ; xiii. Assume gli incarichi per conto delle societa' ed enti emittenti per il deposito di azioni e di obbligazioni per la partecipazione alle rispettive assemblee, per il pagamento dei dividendi e delle cedole, per il rimborso di obbligazio-ni, nonche' per ogni altra operazione disposta dall'emittente sui propri titoli; xiv. Cura la tenuta del libro dei soci e degli obbligazioni-sti anche di societa' quotate nei mercati regolamentati o co-munque aventi larga base azionaria e dei conseguenti adempi-menti di carattere civile, amministrativo e fiscale, con particolare riferimento alla convocazione e allo svolgimento delle assemblee, al pagamento dei dividendi o degli interes-si, dei rimborsi, ovvero degli aumenti di capitale, all'emissione di obbligazioni, ai raggruppamenti e frazionamenti dei valori mobiliari emessi. Infine, la societa' puo' compiere, tutte le attivita' ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi compresa l'assunzione sia diretta sia indiretta di interessenze, quote e partecipazioni in altre societa' o imprese aventi oggetto analogo o affine o comunque connesso al proprio. A questo fine va evidenziato che i contratti e i negozi posti in essere dalla societa' nell'esercizio dell'attivita' fiduciaria devono considerarsi compiuti, a ogni effetto legale, nell'esclusivo interesse dei propri fiducianti, a meno che essa non dichiari di operare in conto proprio. Esclusivamente nell'esercizio della sua attivita' di revisione, la societa' puo' rendere consulenza amministrativa, fiscale, societaria, finanziaria, gestionale e di pianificazione aziendale in campo amministrativo e in quello dei servizi di assistenza alle transazioni e alle ristrutturazioni aziendali, nonche' qualunque altra funzione che non sia riservata dalla legge a soggetti iscritti in albi professionali e in registri speciali. La societa' puo' altresi' svolgere tutti gli affari e tutte le funzioni aventi, a giudizio del consiglio di amministrazione, rapporto con gli scopi di cui ai punti dei precedenti commi.
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