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La cooperativa conformemente alla legge n. 381/1991 non ha scopo di lucro. La cooperativa, che si ispira e agisce in base ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio - sanitari ed educativi. La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, operando di preferenza nell'ambito territoriale lombardo, mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunita', e in special modo i fruitori dei servizi, gli enti con finalita' di solidarieta' sociale e volontari, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa. La cooperativa, al fine di curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettivita', coopera attivamente con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del terzo settore, su scala locale, nazionale e internazionale. La cooperativa si propone, nel contempo di far conseguire ai propri soci fruitori i servizi che costituiscono oggetto della sua attivita'. La societa' si propone inoltre lo scopo di procurare servizi e occasioni di lavoro ai soci, piu' favorevoli rispetto a quelle offerte dal mercato. A tal fine la cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione previsti dalla normativa vigente. Le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parita' di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantita' e della qualita' dei rapporti mutualistici, la parita' di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. La cooperativa puo' operare anche con i terzi. La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali attraverso la prestazione di servizi orientati all'educazione, alla formazione, all'assistenza, alla cura e al sostegno di giovani, anziani e persone disabili o comunque in stato di bisogno. In relazione a cio' la cooperativa puo' gestire stabilmente o temporaneamente in proprio o per conto terzi: a) attivita' e servizi rivolti alla persona; b) attivita' e servizi di assistenza domiciliare; c) attivita' di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare oppure realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o privati; d) strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non, nonche' servizi integrati per residenze protette; e) servizi e centri di riabilitazione; f) centri diurni ed altre strutture finalizzate al miglioramento della qualita' della vita, nonche' altre iniziative per il tempo libero, la cultura e il turismo sociale; g) attivita' di ricerca, formazione e consulenza nel settore della solidarieta' non esclusa l'assistenza alle attivita' parlamentari. Fruitori dei servizi della cooperativa oltre che i soci possono essere anche persone diverse dai soci essendo l'attivita' rivolta a terzi strutturalmente giustificata dallo scopo mutualistico. La cooperativa potra' partecipare a consorzi. La cooperativa potra' stipulare convenzioni con enti pubblici o privati. La cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa ed affine agli scopi sopra elencati, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria - come attivita' non prevalente e per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione assoluta della possibilita' di svolgimento di attivita' che la legge riserva a societa' in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi - necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente sia indirettamente, attinenti ai medesimi. Essa puo' emettere obbligazioni e altresi' assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivita' sociale, con esclusione assoluta della possibilita' di svolgere attivita' di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a societa' in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi. La cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio tra i soci, potra' istituire una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico, sotto ogni forma. Per il raggiungimento dello scopo sociale la cooperativa potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi della legge 31. 1. 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative e potra' altresi' emettere strumenti finanziari secondo le modalita' e nei limiti previsti dalla vigente normativa. E' espressamente prevista la possibilita' di finanziamento dei soci al fine di consentire il conseguimento dell'oggetto sociale entro i limiti di legge e secondo i criteri stabiliti dal c. I. C. R. E dal d. L. 1? settembre 1993 n. 385. Il consiglio di amministrazione e' autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.
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