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Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire e' quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attivita' lavorativa, continuita' di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali. Pertanto la cooperativa si configura come tra quelle a mutualita' prevalente ai sensi dell'articolo 2512 del codice civile; gli organi sociali osservano inderogabilmente gli obblighi di legge per la sussistenza e il mantenimento dei requisiti previsti dall'articolo 2514 del codice civile, le norme collegate ed eventuali altre disposizioni speciali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma che consenta la legislazione italiana. Le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142" e sue successive disposizioni anche modificative. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi non soci. Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parita' di trattamento tra i soci cooperatori. La cooperativa puo' aderire alla lega nazionale delle cooperative e mutue. La societa', con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto: 1)servizi di facchinaggio, di magazzinaggio e/o di deposito e/o movimentazioni merci e logistica in genere, anche con utilizzo di automezzi e macchine adeguate allo scopo; 2)servizi di autotrasporto merci per conto terzi, servizi ausiliari, complementari, accessori e comunque connessi al trasporto e alle spedizioni, compreso il trasporto di rifiuti e di opere d'arte per conto terzi; 3)traslochi, servizi di pulizie e manutenzioni di locali e servizi di imballaggio; 4)servizi di logistica e/o allestimento stands e mostre museali. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; potra' assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento delle eventuali operazioni di prestiti da soci, sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma. La cooperativa puo' aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.
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