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La societa' svolge esclusivamente attivita' libero-professionali ed intellettuali che formano oggetto della professione in materia di consulenza del lavoro e fiscale, di contabilita' e l'elaborazione e trasmissione dati, il tutto ai sensi delle vigenti leggi in materia. Per il conseguimento dell'oggetto sociale la societa' potra' assumere interessenze e partecipazioni in altre societa', nei limiti di cui all'art. 2361 c. C. , purche' questo non determini fattispecie di incompatibilita' con l'esercizio della professione di consulenti del lavoro, nonche' compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari necessarie od utili al raggiungimento all'oggetto sociale purche' nei limiti della strumentalita' all'attivita' professionale, e con espressa esclusione di attivita' intrinsecamente commerciali, nonche' delle operazioni inerenti la raccolta del risparmio, di quelle previste dall'art. 106, d. Lgs. 385/1993 ed infine di tutte le altre operazioni che risultino vietate dalla presente e futura legislazione. Nell'esecuzione dell'attivita' la societa' dovra' garantire che tutte le prestazioni siano eseguite da soci in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio della professione svolta in forma societaria, procedendo nel rispetto del decreto 8 febbraio 2013 n. 34. In relazione al conferimento dell'incarico professionale e alla sua esecuzione, la societa' deve osservare obblighi di informazione ed, in particolare, al momento del primo contatto con il cliente deve fornire, anche tramite il socio professionista, le seguenti informazioni: a) sul diritto del cliente di chiedere che l'esecuzione dell'incarico conferito alla societa' sia affidata ad uno o piu' professionisti da lui scelti; b) sulla possibilita' che l'incarico professionale conferito alla societa' sia eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attivita' professionale; c) sull'esistenza di situazioni di conflitto d'interesse tra cliente e societa', che siano anche determinate dalla presenza di eventuali soci con finalita' d'investimento. Al fine di consentire la scelta del socio professionista che curera' l'esecuzione dell'incarico, la societa' deve consegnare al cliente l'elenco scritto dei singoli soci professionisti, con l'indicazione dei titoli o delle qualifiche professionali di ciascuno di essi, nonche' l'elenco degli eventuali soci con finalita' di investimento. La prova dell'adempimento degli obblighi di informazione sopra prescritti ed il nominativo del professionista o dei professionisti eventualmente indicati dal cliente devono risultare da atto scritto. In mancanza di designazione da parte del cliente, il nominativo del socio professionista che esegue l'incarico e' previamente comunicato per iscritto al cliente che ne rilascia conferma scritta da conservarsi agli atti della societa' e nel fascicolo del cliente. Nell'esecuzione dell'incarico ricevuto, il socio professionista puo' avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilita', della collaborazione di ausiliari e, solo in relazione a particolari attivita', caratterizzate da sopravvenute esigenze non prevedibili, puo' avvalersi di sostituti. In ogni caso, i nominativi dei sostituti e degli ausiliari sono comunicati al cliente con l'indicazione dei titoli o delle qualifiche di ciascuno di essi. La prova dell'adempimento di tale obbligo di informazione ed il nominativo dei sostituti e degli ausiliari devono risultare da atto scritto. E' fatta salva la facolta' del cliente di comunicare per iscritto il proprio dissenso, entro tre giorni dalla comunicazione di cui sopra. I professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del rispettivo ordine, cosi' come la societa' e' soggetta al regime disciplinare dell'ordine competente. Il socio professionista puo' opporre agli altri soci il segreto concernente le attivita' professionali a lui affidate.
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