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1. La cooperativa persegue lo scopo mutualistico, offrendo ai soci cooperatori beni e/o servizi che sono oggetto dei relativi scambi mutualistici. 2. Nell'attivita' mutualistica coi soci cooperatori e' compresa quella svolta con le persone fisiche appartenenti all'organizzazione aziendale dei soci cooperatori. 3. La cooperativa puo' svolgere le proprie attivita' mutualistiche anche con non soci. 4. La cooperativa persegue lo scopo lucrativo nei limiti consentiti dal comma primo dall'articolo 2514 del codice civile. 5. La cooperativa persegue i propri scopi collaborando sia con enti di diritto privato e con persone fisiche, sia con lo stato, gli enti pubblici territoriali e la pubblica amministrazione. Articolo 4 (oggetto sociale) 1. Per raggiungere gli scopi di cui all'articolo 3 la cooperativa puo' esercitare le seguenti attivita' e qualsiasi altra attivita' che sia connessa e/o complementare con queste attivita': a) educazione, istruzione e formazione extrascolastica, professionale, post-diploma, universitaria e post-universitaria; b) studi e ricerche; c) organizzazione e/o gestione di seminari, di convegni e di altri eventi; d) attivita' editoriale; e) attivita' immobiliare; f) fornitura e/o gestione di servizi informatici e di banche dati; g) promozione dell'innovazione tecnologica; h) custodia, archiviazione e gestione di documenti; i) servizi strumentali alle attivita' economiche dei soci della cooperativa; j) vendita di beni e/o servizi inerenti alle attivita' di cui alle lettere precedenti. 2. La cooperativa puo' prestare garanzie, costituire enti, partecipare a consorzi, gruppi paritetici o contratti di rete, dirigere e coordinare societa', assumere direttamente e indirettamente partecipazioni ed interessenze in societa' o enti e compiere direttamente o indirettamente tutte le operazioni commerciali, immobiliari, finanziarie, assicurative, mobiliari, industriali e agricole, a condizione che cio' sia ritenuto dagli amministratori necessario, utile, funzionale o comunque sinergico con l'esercizio delle attivita' di cui al precedente comma.
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