Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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La cooperativa persegue lo scopo mutualistico, volto a far conseguire ai soci, agli enti rappresentati o a favore dei quali operano i propri soci persone fisiche, il vantaggio economico di contrarre con la cooperativa, tramite scambi mutualistici attinenti l'oggetto sociale, alle migliori condizioni di mercato. La cooperativa e' retta secondo i principi della mutualita' ai sensi di legge. Al fine della qualificazione di cooperativa a mutualita' prevalente, ai sensi dell'art. 2512 c. C. , la cooperativa: (a) non potra' distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; (b) non potra' remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; (c) non potra' distribuire riserve fra i soci cooperatori; (d) dovra' devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Gli amministratori e i sindaci documenteranno la condizione di prevalenza di cui all'art. 2512 c. C. Nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri di cui all'art. 2513 c. C. La cooperativa puo' operare anche con terzi. La cooperativa ha come oggetto: 1. Organizzare e/o gestire servizi nel campo educativo, formativo, amministrativo, contabile, tecnico, assistenziale e previdenziale; in particolare la cooperativa puo' gestire, direttamente o per conto di altri, servizi alla prima infanzia; 2. Effettuare acquisti collettivi, sia di beni che di servizi, sia nella forma di commercio all'ingrosso che al minuto, sia per intermediazione in nome proprio e per conto dei soci che in nome e per conto degli stessi, con le modalita' che verranno disciplinate in un apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci; 3. Produrre e commercializzare libri, pubblicazioni, dispense, notiziari ed audiovisivi; 4. Organizzare e realizzare conferenze, corsi, ricerche e studi aventi per oggetto gli argomenti, i beni ed i servizi sopraccitati e/o relativi al settore scolastico sopraindicato. La cooperativa potra' svolgere la propria attivita', su indicazione e mandato del singolo socio, nonche' nei confronti dei soggetti associati e consorziati in enti soci, che realizzano la loro attivita' principale nel settore scolastico (in particolar modo riferito all'infanzia) ed assistenziale, pubblico o privato. In via solamente accessoria e complementare, e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia, potra' rivolgere le sue attivita' anche nei confronti di soggetti non soci, qualora cio' sia richiesto da valutazioni economiche e finanziarie legate ad un piu' funzionale utilizzo della struttura aziendale comunque necessaria. Qualora la cooperativa operi con istituzioni pubbliche, in particolare per l'attivita' di acquisti collettivi a condizioni agevolate, i soci destinatari di tale attivita' potranno essere esclusivamente gli enti, le societa' e le associazioni gestori di comunita' scolastiche ed assistenziali. Nei limiti e secondo le modalita' previste dalle vigenti norme di legge la cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonche' potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. Le attivita' di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio e' richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. Essa puo' altresi' assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivita' sociale, con esclusione assoluta della possibilita' di svolgere attivita' di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a cooperativa in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi. La cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potra' istituire una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attivita' di raccolta di risparmio tra il pubblico. La cooperativa potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31. 1. 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative e potra' altresi' emettere strumenti finanziari secondo le modalita' e nei limiti previsti dalla vigente normativa. Gli amministratori sono autorizzati a compiere le operazioni indicate dall'art. 2529 del codice civile nei limiti e secondo le modalita' ivi previste.
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