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Oggetto sociale. La societa' ha per oggetto esclusivo la realizzazione di una o piu' operazioni di cartolarizzazione di crediti cosi' come previsto e disciplinato dalla legge 30 aprile 1999 n. 130 e successivi provvedimenti di attuazione, finanziate attraverso il ricorso all'emissione dei titoli di cui all'art. L, comma 1, lettera b) della medesima legge. Tali operazioni di cartolarizzazione di crediti potranno essere realizzate attraverso l'acquisto a titolo oneroso di crediti pecuniari, esistenti e/o futuri, individuabili in blocco se si tratta di una pluralita' di crediti, e/o mediante l'erogazione di un finanziamento al soggetto cedente da parte della societa' per la cartolarizzazione dei crediti emittente i titoli e/o facendo ricorso a cessioni a fondi comuni di investimento, aventi per oggetto crediti, costituiti ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58. Nel caso di operazioni realizzate mediante erogazione di un finanziamento, ogni riferimento al cedente e al cessionario deve essere inteso come riferimento al soggetto finanziato e al soggetto finanziatore. La societa' non potra', tuttavia, intraprendere nuove operazioni di cartolarizzazione di crediti qualora l'operatore che, a norma dell'art. 2, comma 4, legge n. 130/1999, abbia valutato il merito di credito delle operazioni di cartolarizzazione dei crediti precedentemente intraprese dalla societa', non abbia prima dichiarato per iscritto che la conclusione di tale nuova operazione di cartolarizzazione dei crediti da parte della societa' non influira' negativamente sulla valutazione da egli espressa circa il merito di credito delle operazioni di cartolarizzazione di crediti della societa'. In conformita' alle disposizioni della predetta legge n. 130/1999 e dei relativi provvedimenti di attuazione, i crediti acquistati dalla societa' nell'ambito di ciascuna operazione di cartolarizzazione costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti rispetto al patrimonio della societa' o a quelli relativi alle altre operazioni. Su ciascun patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti stessi. Nei limiti consentiti dalle disposizioni della legge n. 130/1999 e dei relativi provvedimenti di attuazione, la societa' puo': 1. Compiere le operazioni finanziarie accessorie da stipularsi per il buon fine delle operazioni di cartolarizzazione da essa realizzate, o comunque strumentali, connesse, affini e necessarie per il conseguimento del proprio scopo sociale; 2. Incaricare soggetti terzi, aventi i requisiti di legge, per la riscossione dei crediti acquistati e per la prestazione di servizi di cassa e di pagamento; 3. Compiere operazioni di cessione dei crediti acquistati; 4. Reinvestire in altre attivita' finanziarie i fondi derivanti dalla gestione dei crediti ceduti, non immediatamente impiegati per il soddisfacimento dei diritti derivanti dai summenzionati titoli.
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