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La cooperativa si prefigge quale scopo mutualistico ex art. 2511 c. C. Quello di ottenere, tramite la gestione dell'attivita' infra descritta in forma associata, continuita' di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci, rispetto a quelle che gli stessi potrebbero procurarsi sul mercato. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana. Le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi non soci. Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parita' di trattamento tra i soci cooperatori. Considerata l'attivita' mutualistica della societa' cooperativa, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha per oggetto le seguenti attivita', svolte anche in favore di terzi: - la vendita all'ingrosso ed al dettaglio e la distribuzione di prodotti per parrucchieri (profumi, cosmetici e saponi cosmetici ed altri prodotti analoghi) e/o la vendita di accessori, attrezzature e arredi per parrucchieri; - l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione, convegni, aggiornamento e training nei settori specifici dell'attivita' societaria; - gestione di negozi di parrucchieri e centri estetici in proprio; - progettazione e realizzazione di punti vendita inerenti ai settori specifici dell'attivita' con formula chiavi in mano avvalendosi di professionisti e ditte esterne per la progettazione e la realizzazione compresi eventuali lavori strutturali sugli immobili e la fornitura ed il montaggio della relativa mobilia ed apparecchiature; - l'esercizio dell'attivita' di estetica in genere, principalmente rivolta ai soci ma anche a terzi, ossia tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano con lo scopo esclusivo o prevalente di mantenerlo in buone condizioni, di proteggerne l'aspetto estetico, di snellire e modellare la figura, migliorandola attraverso l'eliminazione e l'attenuazione degli eventuali inestetismi sia attraverso l'attuazione di tecniche manuali che con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico e/o con l'applicazione di prodotti cosmetici compresa la gestione di centri abbronzatura e di benessere per la cura della persona; - l'applicazione e la commercializzazione al dettaglio in tutte le forme previste dalla legge di prodotti cosmetici ed estetici, il commercio al minuto ed all'ingrosso di prodotti ed articoli compresi nel settore non alimentare; l'import export di prodotti cosmetici ed estetici; l'assunzione di mandati di agenzia e rappresentanza con o senza deposito, la distribuzione e gestione di rete commerciale con e senza rappresentanza di accessori moda, bigiotteria, prodotti per cosmesi e in genere per la cura del corpo e l'igiene della persona; - la prestazione di servizi di consulenza nei settori sopra indicati. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; potra' assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma. La cooperativa puo' aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile. La societa' potra', inoltre, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie (queste ultime solo se esercitate in forma non prevalente e non nei confronti del pubblico), mobiliari ed immobiliari che risultino strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale. Il tutto con esclusione delle attivita' riservate dalla legge al possesso di determinati requisiti non posseduti dalla societa' ovvero all'iscrizione in appositi albi.
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