Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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Art. 3 - scopo mutualistico - la cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' senza fini di speculazione privata. La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse della comunita' alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi sociali, sanitari, educativi, culturali, di formazione ed addestramento professionale per affrontare nel territorio i problemi del disagio, della marginalita' e dell'esclusione sociale. In tal senso la cooperativa vuole essere un soggetto attivo per il cambiamento delle condizioni e delle relazioni sociali, favorendo e sviluppando rapporti solidali tra gli individui nel contesto locale ed internazionale, con attenzione particolare ai soggetti deboli sul piano sociale, culturale, politico, fisico e psicologico. La societa' puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi. Art. 4 - oggetto sociale - la cooperativa si propone, in particolare, di perseguire gli interessi generali di cui sopra, attraverso prestazioni di servizi ed attivita' di gestione di servizi sociali orientati ai bisogni di anziani, malati, portatori di handicap, e, in genere, di soggetti che versino in stato di bisogno. In relazione a quanto sopra, la cooperativa attua interventi di tipo educativo, assistenziale e sanitario, gestendo in conto proprio o per conto di terzi, attivita' e servizi di assistenza domiciliare, di assistenza complementare infermieristica e sanitaria, sia a domicilio, sia in strutture messe a disposizione da enti pubblici o privati e sia in centri (diurni e non) di accoglienza, animazione, socializzazione, riabilitazione e formazione. La cooperativa puo' svolgere, con carattere ausiliario e non prevalente, ogni attivita' ed iniziativa connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzate al perseguimento degli scopi sociali, nonche' compiere tutte le operazioni funzionalmente e strettamente necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale, partecipando a gare di appalto ai fini dell'acquisizione ed erogazione dei servizi, raccordando ed integrando, in modo permanente o secondo contingenti opportunita' - la propria attivita' con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi ed altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo, stipulando convenzioni con comuni, enti regionali, scuole, usl, enti locali, pubblici e privati. La cooperativa non ha scopo di lucro e intende far partecipare tutti i soci ai benefici della mutualita' applicandone i principi e i metodi. Per le sue caratteristiche di cooperativa sociale, di cui all'articolo 1, comma 1 della legge 8 novembre 1991 n. 381, puo' usufruire dei benefici e delle misure disposte a favore della cooperazione sociale e di organizzazioni di solidarieta' sociale e, in particolare, essendo di diritto considerata onlus, ha titolo per beneficiare delle norme agevolative previste all'articolo 10 del d. Lgs. N. 460/1997 e in ogni altra norma presente e futura. A tali fini, la cooperativa potra' anche richiedere contributi e finanziamenti, sia da parte dello stato sia da parte di enti regionali e locali dell'unione europea.
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