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La cooperativa, nell'ambito delle proprie attivita', intende orientare la gestione sociale al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'articolo 2512 e seguenti del codice civile. La cooperativa persegue lo scopo di consentire ai soci, tramite la gestione in forma associata, continuita' di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Essa operera', con l'ausilio dei soci anche per scopi di carattere sociale e solidaristico essendo, il carattere della stessa, animato da benemerite motivazioni di solidarieta' verso coloro i quali si trovino in condizioni di bisogno. La cooperativa si propone altresi' di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano. Per tale motivo la cooperativa potra' aderire a una delle organizzazioni riconosciute di rappresentanza assistenza e tutela, ai suoi organismi periferici provinciali o regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale e alle sue articolazioni di categoria o di settore. Potra' dare altres adesione ad altri organismi associativi, economici o sindacali che si propongono iniziative a carattere mutualistico, cooperativistico e solidaristico. La societa' cooperativa, nel rispetto dei principi e dei metodi della mutualita' e della solidarieta' non persegue fini speculativi e di lucro, ma intende far partecipi i soci dei benefici della mutualita' e della cooperazione. La cooperativa operera' con esclusione di ogni finalita' speculativa. La cooperativa, proponendosi di contribuire al miglioramento morale, economico, culturale dei soci si prefigge: - di trovare sbocchi occupazionali e collocarvi le prestazione professionali e lavorative dei soci cooperatori alle migliori condizioni economiche, professionali e di mercato; - assicurare continuit occupazionale e procurare, per mezzo dell'attivita' sociale e tramite la gestione in forma associata, vantaggi diretti ed immediati alle economie di tutti quei soci che siano in grado di svolgere attivita' nei campi di cui al presente articolo; - di tendere ad un allargamento nel campo di interesse e di azione della cooperativa in modo da essere in grado di produrre sempre nuove occasioni di lavoro, prodotti e servizi sempre piu' vari e complessi; - di programmare, organizzare, gestire, ospitare corsi di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, attinenti alla natura della cooperativa ed all'oggetto sociale. A tal fine la cooperativa potra' stabilire rapporti e convenzioni con ogni ente pubblico e privato, commerciale e non. La cooperativa si propone altresi' di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo italiano nelle sue variegate espressioni, in attuazione potra' aderire alle associazioni nazionali cooperativistiche che ne assumono la tutela e la rappresentanza a norma di legge. Con deliberazione dell'assemblea la cooperativa potra' aderire e partecipare ad associazioni e consorzi di cooperative nonche' ad altri organismi economici che si propongono iniziative in materia di attivita' mutualistiche cooperativistiche di lavoro e di servizio. Sempre con delibera dell'assemblea potra' altresi' assumere interessenze, in imprese, cooperative o costituire ed essere socia di societa' per azioni o societa' a responsabilita' limitata, come disposto dall'art. 18 della legge 19 marzo 1983, n. 72, aventi oggetti connessi ed affini al proprio, a scopo di stabile investimento e non di collocamento, in via non prevalente rispetto all'oggetto sociale, funzionalmente collegate al raggiungimento dell'oggetto sociale e con esclusione di ogni attivita' prevista dalla legge n. 1 del 21 gennaio 1991. La cooperativa potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, la ristrutturazione, il potenziamento aziendale ai sensi dell'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59. La cooperativa, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potra' istituire una sezione di attivita' per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci, effettuata e destinata esclusivamente al perseguimento degli scopi sociali e disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci. E' tassativamente vietata la raccolta di fondi tra i non soci sotto qualsiasi forma. Quanto sopra deve venire attuato nel rispetto del disposto della legge 5 luglio 1991 n. 197. La cooperativa, per raggiungere lo scopo si prefigge di svolgere le seguenti attivita': a) - operazioni di facchinaggio, carico e scarico, trasporto merci e manovalanza in genere, autotrasporto merci conto terzi, inserimento dati su video terminale, compilazione bolle di trasporto, nonche' tutte le attivita' preliminari e complementari del facchinaggio come previsto dall'elenco delle attivita' di cui al d. P. R. 602 del 30 aprile 1970 e successive modificazioni; b) - pulizie in genere e segnatamente di uffici, negozi ed altri locali, ivi compresi servizi resi alla persona (lavanderia, stireria); c) - traslochi e operazioni connessi con mezzi propri o conferiti in uso dai soci; d) - servizi vari: 1) - riferiti alla persona: mense, trasporto alunni; 2) - riferiti all'abitazione: puliture, rinfrescature, impiantistica domestica ed abitativa per abitazioni private, condomini, comunit , nei servizi idraulici, tinteggiature, verniciature, pavimentazione, tappezzerie; 3) - riferiti all'ambiente: la conservazione, la manutenzione, la custodia di impianti, capannoni, spazi verdi e giardini, piazze, strade; raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti; servizi di igiene ambientale, disinfestazione e derattizzazione civili ed industriali; custodia parcheggi e servizi ausiliari del traffico; e) - attivita' di spedizioniere nazionale ed internazionale; f) - gestione completa in conto proprio e conto terzi di magazzini; g) - logistica integrata ed industriale; h) - assunzione di lavori di trasporto merci su tutta la rete nazionale ed anche all'estero e distribuzione del lavoro stesso tra gli associati, nonche' l'esercizio dell'attivita' di spedizioniere; i) - l'esecuzione di autotrasporti per conto terzi nazionali ed internazionali; l) - stabilire le tariffe e le condizioni dei trasporti; m) - distribuzione del lavoro tra gli associati secondo le rispettive disponibilita' di mezzi, seguendo rigorosi criteri di avvicendamento, regolati da appositi regolamenti interni; n) - costruire e gestire in proprio officine meccaniche; o) - gestire distributori di carburante; p) - approvvigionare le materie prime occorrenti alle imprese consorziate; q) - assumere lavori da assegnare per la esecuzione ad imprese consorziate; r) - prestare garanzie in operazioni di credito alle imprese consorziate. La societa' cooperativa puo' svolgere ogni altra attivita' connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonche' compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o, comunque, sia direttamente sia indirettamente, attinenti al medesimo. Per il raggiungimento degli scopi indicati la societa' cooperativa e' altresi' impegnata ad integrare, in modo permanente o secondo contingenti opportunita', la propria attivita' con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo. La cooperativa, avvalendosi di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge, potra' svolgere qualunque attivita' connessa ed affine a quelle sopra elencate nonche' compiere e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi.
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