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Art. 5 - scopo e oggetto sociale 5. 1. La societa' svolge la propria attivita' in favore della regione siciliana e delle aziende del servizio sanitario regionale quale strumento operativo attraverso il quale i soci organizzano e gestiscono il servizio di trasporto per l'emergenza-urgenza 118 per l'intero territorio regionale nonche' tutti i servizi inerenti l'emergenza-urgenza, secondo le previsioni di cui all'articolo 24 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante "norme per il riordino del servizio sanitario regionale", ad integrazione dello svolgimento della funzione sanitaria, come sancita dal d. P. R. 27 marzo 1992, recante "atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza", e dagli atti di attuazione del citato decreto. 5. 2. La societa' organizza e gestisce il servizio di trasporto sanitario di emergenza-urgenza nell'ambito del servizio urgenza emergenza siciliano e puo' provvedere a tutte le attivita' strumentali e connesse delle aziende socie per la gestione dell'utenza nelle aree di emergenza, nonche' tutte le attivita' previste dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia di emergenze e maxi emergenze; inoltre puo' provvedere alla implementazione e gestione, per le aziende del servizio sanitario regionale, a tutte le attivita' previste dal dm 10/98. 5. 3. La societa' puo' assumere altresi' lo svolgimento delle attivita' di trasporto esterno ed interno alle strutture delle aziende socie coordinare ed effettuare il trasporto di farmaci, di organi, tessuti, le attivita' trasfusionali, di scambio e compensazione di sangue ed emocomponenti nel rispetto della normativa per gli affidamenti in houseproviding. 5. 4. La societa' svolge le specifiche attivita' soltanto nel territorio della regione siciliana nei confronti degli enti pubblici soci e delle aziende del servizio sanitario regionale. L'affidamento dei servizi e delle attivita' oggetto del presente statuto e' regolamentato da accordi negoziali siano essi convenzioni o accordi quadro, contratti anche di gestione o qualsivoglia atto negoziale tra la societa' e l'amministrazione regionale e/o le aziende del ssr. 5. 5. Negli atti negoziali di cui sopra verranno individuati, in particolare, l'oggetto dell'attivita' da porre in essere, gli obblighi ed i compiti che la societa' deve assolvere, la regolamentazione dei servizi, l'efficacia e la decorrenza della convenzione, la modalita' di trasferimento delle somme da parte dell'amministrazione regionale e/o delle aziende del servizio sanitario regionale, le strutture logistiche da utilizzare, la struttura dei controlli da adottare, gli strumenti operativi, gli adempimenti a carico dell'amministrazione. 5. 6. La societa' puo', per conto delle aziende del servizio sanitario regionale, tramite accordi negoziali di cui al comma 4, curare l'approvvigionamento, la distribuzione e lo smaltimento (presso strutture a cio' deputate) di tutti i beni inerenti l'attivita' di emergenza/urgenza sanitaria. 5. 7. La societa' puo' gestire, tramite accordi negoziali di cui al comma 4, i servizi socio- assistenziali dei centri di accoglienza immigrati del territorio della regione siciliana. 5. 8. La societa' puo', tramite accordi negoziali di cui al comma 4, curare presso gli aeroporti del territorio siciliano il servizio di assistenza dei passeggeri a mobilita' ridotta ed implementare e gestire, presso gli stessi aeroporti, i centri interni di primo soccorso ed assistenza sanitaria e socio assistenziale. 5. 9. La societa' stipula appositi contratti di servizio, inerenti le attivita' affidate, con le competenti strutture amministrative delle aziende del ssr. 5. 10 la societa', ai sensi di quanto disposto dall'art. 16 comma 3 del d. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, deve svolgere l'attivita' di cui al punto 5. 4 dello statuto per oltre l'ottanta per cento del fatturato. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato e' consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attivita' principale della societa'. 5. 11 la societa', nel rispetto di quanto previsto dalla direttiva 91/396/cee istitutiva del numero unico europeo per chiamate di emergenza 112 ed ai sensi del codice europeo delle comunicazioni elettroniche (direttiva ue 2018/1972) e relativo regolamento (direttiva ue 2018/1971), e relative norme di recepimento e loro successive modifiche e integrazioni, provvede alla realizzazione, alla gestione ed al mantenimento dei "call center laico nue112" per la regione siciliana.
Parole chiaveL'attività di Sicilia Emergenza - Urgenza Sanitaria Società Consortile Per Azioni si colloca nel settore Servizi alle famiglie, specificatamente in Servizi sanitari. Secondo la classificazione ATECO, il codice 86.90.42 indica: Servizi di ambulanza, delle banche del sangue e altri servizi sanitari nca.
Sicilia Emergenza - Urgenza Sanitaria Società Consortile Per Azioni figura anche con le denominazioni: "SICILIA EMERGENZA", "URGENZA SANITARIA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI" e "SICILIA EMERGENZA - URGENZA SANITARIA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI".
Secondo i criteri europei, Sicilia Emergenza - Urgenza Sanitaria Società Consortile Per Azioni è una "grande impresa" (250 o più dipendenti). Il capitale sociale dichiarato è pari a 6.4 M €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.