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La societa' ha per oggetto esclusivo la realizzazione di una o piu' operazioni di cartolarizzazione di crediti cosi' come previsto e disciplinato dalla legge 30 aprile 1999 n. 130 e successivi provvedimenti di attuazione mediante l'acquisizione a titolo oneroso di crediti pecuniari, sia esistenti che futuri, individuabili in blocco se si tratta di una pluralita' di crediti, finanziato attraverso il ricorso all'emissione dei titoli di cui all'art. 1), comma 1, lettera b) della legge n. 130/1999, con modalita' tali da escludere l'assunzione di qualsiasi rischio di credito verso la societa'. La societa' non potra', tuttavia, intraprendere nuove operazioni di cartolarizzazione di crediti se l'operatore che, a norma dell'art. 2, comma 4, legge n. 130/1999, abbia valutato il merito di credito delle operazioni di cartolarizzazione dei crediti precedentemente intraprese dalla societa' non abbia prima dichiarato per iscritto che la conclusione di tale nuova operazione di cartolarizzazione dei crediti da parte della societa' non influira' negativamente sulla valutazione da tale operatore espressa circa il merito di credito delle precedenti operazioni di cartolarizzazione di crediti della societa'. In conformita' alle disposizioni della predetta legge n. 130/1999 e dei relativi provvedimenti di attuazione, i crediti acquistati dalla societa' nell'ambito di ciascuna operazione di cartolarizzazione, costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della societa' o da quelli relativi alle altre operazioni. Su ciascun patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti stessi. Nei limiti consentiti dalle disposizioni della legge n. 130/1999 e dei relativi provvedimenti di attuazione, la societa' puo' compiere le operazioni finanziarie da stipularsi per il buon fine delle operazioni di cartolarizzazione da essa realizzate o, comunque, strumentali, commesse, affini e necessarie per il conseguimento del proprio scopo sociale. La societa', inoltre, puo' incaricare soggetti terzi per la riscossione dei crediti acquistati e per la presentazione di servizi di cassa e di pagamento e puo' compiere operazioni di cessione dei crediti acquistati e di reinvestimento in altre attivita' finanziarie dei fondi derivanti dalla gestione dei crediti acquistati, non immediatamente impiegati per il soddisfacimento dei diritti derivanti dai summenzionati titoli.
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