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La cooperativa, conformemente alla legge numero 381/91, non ha scopo di lucro e persegue il fine dell'interesse generale della comunita', alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, tramite la gestione di servizi sanitari, sociali, socio-educativi, socio assistenziali, socio-riabilitativi, socio-sanitari ed educativi ai sensi dell'articolo 1, lettera a) della legge numero 381/1991, cosi' come integrato dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 112/2017. La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualita', la solidarieta', la democraticita', l'impegno, l'equilibrio delle responsabilita' rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo stato e le istituzioni pubbliche. La cooperativa, per curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunita', deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali ed organismi del terzo settore, su scala locale, nazionale, europea e internazionale. La cooperativa intende realizzare propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunita' , ed in special modo volontari ed enti con finalita' di solidarieta' sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa. La cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne e' l'oggetto, dando continuita' di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali possibili in relazione al mercato di riferimento. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma consentita dalla legge. Le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate, ove occorre, da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001 numero 142 e successive modifiche e integrazioni. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parita' di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantita' e della qualita' dei rapporti mutualistici, la parita' di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con i terzi. Articolo 4 (oggetto sociale) considerato lo scopo mutualistico della societa', nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa, in relazione all'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge numero 381/1991, come integrato dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 112/2017, ha come oggetto lo svolgimento, in proprio o per conto terzi, anche tramite appalto o convenzione, delle seguenti attivita': - attivita' di formazione, di istruzione e di consulenza in ambito sia scolastico che professionale con particolare riferimento all'attivita' preparatoria al superamento di selezioni ed esami; - attivita' socio-assistenziali, socio-sanitarie ed educative; - attivita' sanitarie nell'ambito del trasporto sanitario, dell'assistenza domiciliare, della residenzialita' in strutture ad elevata intensita' assistenziale, di ambulatori in cui si erogano prestazioni sanitarie; - attivita' rese prevalentemente ad integrazione di quelle socio assistenziali e, in via prioritaria, finalizzate alla tutela, all'assistenza e al supporto degli anziani, dei minori e dei cittadini in stato di disagio psichico, fisico e sensoriale nell'ambito di specifici progetti assistenziali; - attivita' di assistenza sociale non residenziale per anziani, minori e disabili; - attivita' e servizio di asilo nido, doposcuola per bambini e ragazzi, baby-sitting; - gestione di centri, strutture e spazi di socializzazione, animazione culturale e gestione del tempo libero; - attivita' di gestione di servizi e centri di riabilitazione nonche' di centri di accoglienza semi-residenziali e residenziali; - attivita' di raccolta fondi a scopo benefico, anche a favore di terzi; - la creazione e gestione di strutture a ciclo residenziale o semiresidenziale per anziani, minori, disabili, soggetti in stato di quali ragazze madri e simili; a titolo esemplificativo e non esaustivo: alloggio, case di riposo, case albergo, case protette, centri diurni e/o notturni, centri di accoglienza, gruppi appartamento, soggiorni climatici, marini rurali, montani e termali; il tutto eventualmente con annessi pubblici servizi per la somministrazione di alimenti e bevande, sale di ritrovo e di ricreazione che accrescano il benessere ed il grado di integrazione sociale degli assistiti, delle loro famiglie e delle in genere; - la promozione, ideazione e gestione di iniziative per l'aggregazione sociale, il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale; - la gestione di veicoli per accompagnare gli assistiti; - la realizzazione e gestione di servizi nel settore sanitario, paramedico e di assistenza alla persona; assistenza anche domiciliare di soggetti bisognosi di cure, persone anziane, soggetti indigenti, soggetti portatori di handicap psicofisici o inabili, soggetti coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, morale e materiale; - il trasporto e soccorso di infermi e feriti mediante autolettiga e trasporto di disabili; - il trasporto di sangue, liquidi e materiali biologici; - l'assistenza infermieristica, a carattere domiciliare o in centri di servizio opportunamente allestiti; - la gestione di personale strumentale: quali medici, psicologi, infermieri, assistenti sociali, educatori professionali, animatrici, assistenti domiciliari, fisioterapisti, ausiliari (oss), personale di cucina (cuoca), personale amministrativo (impiegati), logopedisti. - lo svolgimento di attivita' di operatore del benessere attraverso tecniche di aromaterapia, attivita' olistiche, coaching, counseling, cromopuntura, filosofia orientale, fiori australiani, fiori di bach, iridologia, kinesiologia, macrobiotica, marketing olistico, medicina cellulare, meditazione, micoterapia, naturopatia, neuroscienze, notizie olistiche, nuova medicina germanica, nutraceutica, nutrizione ortomolecolare, pensieri olistici, protocollo o dieta gaps, radionica, riflessologia, spagyria, shiatzu, medicina tradizionale cinese e yoga. Le attivita' di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per cui e' richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. Nei limiti e secondo le modalita' previste dalle vigenti norme di legge, la cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa o affine alle attivita' sopraelencate, nonche' potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare/mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessari od utili allo svolgimento delle attivita' sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, la costruzione, l'acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. La societa' potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate, allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale; ai sensi della legge 31 gennaio 1992, numero 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. La cooperativa potra' altresi' assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivita' sociale, con particolare riguardo alla facolta' di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali, con esclusione assoluta della possibilita' di svolgere attivita' di assunzione di partecipazioni riservate dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi. L'organo amministrativo e' autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti. La cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire la tendenza dei soci alla previdenza e al risparmio, potra' istituire una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attivita' di raccolta di risparmio tra il pubblico.
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