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La cooperativa, nel rispetto dei principi e dei metodi della mutualita' e della solidarieta' non persegue fini speculativi e di lucro ma, rientrando tra quelle che svolgono le attivita' di cui all'art. 1, comma 1, lettera a della legge 8 novembre 1991 n. 381, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi sociosanitari e intende far partecipi i soci dei benefici della mutualita' e della cooperazione. La cooperativa operera' con esclusione di ogni finalita' speculativa secondo le norme di legge richiamate nel presente statuto. La cooperativa proponendosi di contribuire al miglioramento morale, economico, culturale dei soci si prefigge di: - combattere la disoccupazione, anche ai fini della legge 1 giugno 1977 n. 285 e successive leggi nazionali e regionali e di affermare il diritto all'occupazione permanente dei giovani e pertanto cerchera' di trovare sbocchi occupazionali e collocarvi le prestazioni professionali e lavorative dei soci cooperatori alle migliori condizioni economiche, professionali e di mercato; - assicurare continuita' occupazionali e procurare, per mezzo dell'attivita' sociale e tramite la gestione in forma associata, vantaggi diretti ed immediati alle economie di tutti quei soci che siano in grado di svolgere attivita' nei campi di cui al presente articolo; - tendere ad un all'argamento del campo di interesse e di azione della cooperativa in modo da essere in grado di produrre sempre nuove occasioni di lavoro, prodotti e servizi sempre piu' vari e complessi. A tal fine la cooperativa potra' stabilire rapporti e convenzioni con ogni ente pubblico e privato, commerciale e non. La cooperativa si propone, altresi', di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo italiano nelle sue variegate espressioni. In attuazione potra' aderire con delibera consiliare, alle associazioni nazionali di tutela e rappresentanza del movimento cooperativistico che ne assumono la tutela e la rappresentanza a norma di legge. La societa' cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualita' senza fini di speculazione privata. La cooperativa ha per scopo: - gestione di asili nido; - gestione di scuole materne, elementari e medie, centri sociali, prestare assistenza e consulenza sanitaria ed infermieristica, domiciliare ed ambulatoriale, di natura preventiva, riabilitativa e terapeutica mediante l'intervento di equipes pluridisciplinari, consultori, colonie marine e montane, nonche' tutte le attivita' collegate al turismo sociale; - assistenza domiciliare agli anziani, a inabili, gestanti, ragazze madri, minori e asili nidi, assistenza socio, sanitaria; - organizzazione e gestione di soggiorni vacanze, servizi di telesoccorso e teleassistenza, censimenti, rilevazioni ed elaborazioni dati e indagini statistiche in genere; - organizzazione e gestione di case di riposo, centri di assistenza ed incontro per minori, inabili, anziani, comunita' di alloggio, casealbergo, case protette, case famiglia, residenza sanitaria alberghiera, centri di accoglienza, centri di ristorazione, lavanderie, segretariato sociale, uffici di servizio sociale, centri di accoglienza per ospitalita' diurna e residenziale temporanea, istituti di ricovero; - organizzazione e gestione di servizi sociopsicopedagogici, assistenza igienico personale per portatori di handicap e relativo trasporto; - trasporti in genere; - organizzazione e gestione di posti di ristoro per i bambini che frequentano l'asilo, le scuole elementari e medie; - organizzazione di iniziative per il tempo libero, animazione, attivita' teatrale, organizzazione di spettacoli in genere, corsi per insegnanti, per il conseguimento di diplomi specifici all'attivita' di asilo, materna e media, corsi professionali, ordinari oe di qualificazione; - servizi di pulizia generali e speciali presso uffici pubblici e privati, realizzazione e manutenzione di verde pubblico e parchi, servizi di custodia, manutenzione impianti sportivi; - attivare misure innovative per l'inserimento occupazionale per l'orientamento al lavoro nonche' interventi a sostegno della piccola e media impresa, attraverso azioni di supporto, divulgazione, e informazione tecnica, con particolare riferimento alle attivita' di ricerca, di formazione e riqualificazione professionale e di erogazioni di servizi e di sostegno per la commercializzazione dei prodotti; - attivita' che consentono una migliore fruizione dei beni culturali; - servizi di tutela e manutenzione ambientale. Per la realizzazione degli anzidetti scopi la cooperativa si prefigge anche la stipula di convenzioni con enti locali comuni, comunita' montane, province, regione, etc. O con enti pubblici, morali e privati. Per il conseguimento dello scopo sociale e delle proprie finalita' generali, essa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa eo affine a quelle sopraelencate, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie eo utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi. A scopo puramente esemplificativo, tra l'altro essa potra': a) assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, in imprese specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivita' sociale; b) dare adesione e partecipazione ad enti e organizzazioni economici consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi gli approvvigionamenti ed il credito; c) concedere avvalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce nonche' a favore di altre cooperative; d) allo scopo di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci potra' istituire una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta del risparmio tra i soci stessi effettuate esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma; e) incentivare nei soci la promozione di ogni altra iniziativa con finalita' sociali case, tempo libero, cultura; allo scopo di elevarne le condizioni morali professionali e materiali di vita; f) avvalersi di tutte le normative vigenti in campo nazionale, regionale, cee, inerenti gli scopi sociali, ed in particolare delle leggi: 22/07/1975 n. 382, 24/07/1977 n. 616; 23/12/1978 n. 833, 11/08/1991 n. 266, 8/10/1991 n. 381 e loro successive modifiche ed integrazioni; nonche' delle leggi regionali 2011979 n. 1, 24/07/1918 n. 21, 14/09/1979 nn. 214 e 215, 12/08/1980 n. 87, 6/05/1981 n. 87, 18/04/1981 n. 68, 21/08/1984 n. 64, 9/05/1986 n. 22, 28/03/1986 n. 16 e loro successive modifiche ed integrazioni; nonche' usufruire dei provvedimenti emanati in favore della cooperazione in genere ed in particolare di quelli finalizzati alla cooperazione giovanile ed alla occupazione, cio' ai fini anche della l. R. 2121980 n. 125 e successive modifiche ed integrazioni; g) usufruire di contributi, sussidi, finanziamenti agevolati e di tutte le provvidenze in genere, siano esse statali che regionali, comunitarie o di ogni altro ente. L'attivita' della cooperativa potra', in ogni caso, essere svolta anche con terzi. La societa' per il raggiungimento dei suoi scopi, potra' accedere alle agevolazioni legislative e creditizie previste dallo stato, dalla cee, dalla regione e da altri enti secondo le normative di legge vigenti e future; potra' richiedere, tra l'altro, contributi in conto capitale, crediti a lungo e medio termine, crediti di esercizio a condizioni e tasso agevolati, contributi sugli interessi, costituzioni di cauzione, rilascio di fidejussioni e garanzie varie. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le contrattazioni di natura immobiliare, mobiliare, industriale, finanziaria e bancaria ritenute necessarie o utili per la realizzazione degli scopi sociali e comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi. In ordine alle eventuali attivita' professionali, la societa' cooperativa si avvarra' dell'opera dei singoli professionisti che agiranno sotto la loro personale responsabilita'. E' fatto divieto di svolgere attivita' diverse da quelle istituzionali e da quelle alle stesse direttamente connesse. Poiche' la cooperativa rispetta ed intende rispettare le disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381, essa e' cooperativa a mutualita' prevalente indipendentemente dai requisiti di cui all'art. 2513. Tale caratteristica dovra', inoltre, essere resa pubblica a mezzo indicazione negli atti e nella corrispondenza del numero di iscrizione presso l' albo delle cooperative a mutualita' prevalente.
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