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Articolo 3) oggetto sociale 3. 1. La societa' svolge esclusivamente attivita' libero professionali ed intellettuali che formano oggetto della professione di dottore commercialista, esperto contabile e revisore legale, quali previste dall art 1 del d. Lgs. 28/05/2005 n. 139 e successive eventuali integrazioni. Nell esecuzione dell attivita' la societa' dovra' garantire che tutte le prestazioni siano eseguite da soci in possesso dei requisiti richiesti per l esercizio della professione svolta in forma societaria, procedendo nel rispetto del decreto del ministero della giustizia 8 febbraio 2013 n. 34. La societa' potra' anche svolgere attivita' tecniche meramente strumentali o complementare all'attivita' professionale, nonche' fornire servizi accessori che ne consentano o ne facilitino il relativo esercizio. 3. 2 nell esecuzione di ciascun incarico la societa' potra' avvalersi della collaborazione di ausiliari che agiranno sotto la direzione e responsabilita' dei soci professionisti cui l incarico e' attribuito ed in caso di particolari attivita', ove ricorrano sopravvenute esigenze non prevedibili, potra' far ricorso a sostituti, nel rispetto degli obblighi di informazione previsti dalla normativa vigente in materia. 3. 3 per il conseguimento dell oggetto sociale potra' assumere interessenze e partecipazioni in altre societa', nei limiti di cui all art. 2361 c. C. , purche' cio' non determini fattispecie di incompatibilita' con l esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile ai sensi dell art. 4 del d. Lgs. 28/06/2005 n. 139, nonche' compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari e immobiliari necessarie o utili al raggiungimento dell oggetto sociale purche' nei limiti della strumentalita' all attivita' professionale, e con espressa esclusione di attivita' intrinsecamente commerciali, nonche' delle operazioni inerenti la raccolta del risparmio, di quelle previste dall art. 106, d. Lgs. 385/1993 ed infine di tutte le altre operazioni che risultino vietate dalla presente e futura legislazione. 3. 4 l elencazione di cui sopra non pregiudica l esercizio di ogni altra attivita' professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ad essi attribuiti - anche in futuro dalla legge ai professionisti iscritti in altri albi. 3. 5 tutte tali attivita' devono essere svolte in via strettamente strumentale al miglior conseguimento dell oggetto sociale, con espressa esclusione di tutti quegli atti, attivita' ed operazioni dalla legge riservate ad iscritti a collegi, ordini o albi professionali e, comunque, a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla societa' e, in ogni caso, nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l esercizio, e quindi, per quanto in particolare riguarda le attivita' di natura finanziaria, non nei confronti del pubblico.
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