Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
Accedi a tutte le informazioni di S.i.s.s.i. Consorzio Di Cooperative…, di altre 6 milioni di imprese e 13 milioni di contatti con i prodotti Cerved pensati per te!
Il consorzio e' disciplinato secondo il principio della mutualita', senza fini di speculazione privata, e persegue lo scopo mutualistico svolgendo in forma associata consortile il coordinamento, la promozione e la realizzazione di servizi, consentendo ai soci di ottenere il vantaggio economico di contrarre con la societa', tramite scambi mutualistici attinenti l'oggetto sociale. Il consorzio si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualita', la solidarieta', la democraticita', l'impegno, l'equilibrio delle responsabilita' rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo stato e le istituzioni pubbliche. Il consorzio, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunita', deve cooperare attivamente con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del terzo settore, su scala locale, nazionale e internazionale. Il consorzio, al fine di garantire il corretto perseguimento dell'oggetto sociale, si adegua agli orientamenti del codice della qualita' cooperativa, dei comportamenti imprenditoriali - e/o sue successive modificazioni o integrazioni. Il consorzio intende perseguire un orientamento imprenditoriale teso al coordinamento e all'integrazione con altre cooperative sociali, allo sviluppo delle esperienze consortili e dei consorzi territoriali. Al fine di conseguire e mantenere la qualificazione di "societa' cooperativa a mutualita' prevalente", di cui all'art. 2514 c. C. , la societa': a) non potra' distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; b) non potra' remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; c) non potra' distribuire riserve fra i soci cooperatori; d) in caso di scioglimento, dovra' devolvere l'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati. Gli amministratori devono documentare la condizione di prevalenza di cui all'art. 2512 c. C. Nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri di cui all'art. 2513 c. C. Il consorzio puo' operare anche con terzi non soci. Il consorzio intende perseguire l'interesse sociale dei cittadini, attraverso il sostegno ed il coordinamento delle cooperative socie e la loro integrazione con altri soggetti pubblici e privati, soci e non soci. Il consorzio intende impegnarsi anche in attivita' di sviluppo e promozione dei valori morali e sociali della cooperazione dall'interno del movimento cooperativo nazionale, internazionale e della societa' tutta. In relazione ai propri scopi il consorzio ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attivita': a) stimolare la collaborazione tra le cooperative, con finalita' di promozione umana e di inserimento sociale dei cittadini che soffrono condizioni di svantaggio e di emarginazione, anche coordinando l'attivita' tra le cooperative stesse in modo da renderla piu' produttiva ed incisiva nel tessuto sociale; b) l'esecuzione di attivita' di interesse sociale quali la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi pubblici e privati e lo svolgimento di attivita' diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, ex art. 4 l. 381/1991 e successive modificazioni ed integrazioni, sia a favore di soggetti privati, sia partecipando a gare di pubblici appalti in proprio e per conto dei soci anche attraverso la gestione del ciclo produttivo di prodotti agricoli e non; c) gestire attivita' di formazione ed addestramento, anche con il supporto e la collaborazione degli enti locali e del fondo sociale europeo, volte a stimolare ed accrescere la coscienza cooperativistica nonche' specifiche competenze e professionalita' dei soci, lavoratori e volontari, e di quanti partecipano all'attivita' delle cooperative associate; d) favorire la ricerca e la selezione di persone interessate alla diffusione dei principi e dei valori cooperativi; e) promuovere l'immagine della cooperazione sociale e del volontariato; f) attuare procedure di monitoraggio al fine di contribuire al miglioramento della qualita' dei servizi offerti da coloro che operano nel settore sociale; g) gestire servizi a favore delle cooperative associate; h) collaborare con enti pubblici e privati per la creazione, realizzazione ed esecuzione di progetti in campo sociale, anche stipulando convenzioni in proprio o per conto delle cooperative associate (quali ad esempio la gestione del servizio civile, il servizio volontario europeo); i) attivita' di formazione professionale; l) edizione di libri, giornali e riviste ad esclusione dei quotidiani sia su stampa che su supporto informatico m) attivita' residenziali per minori, anziani n) attivita' di nido e micronido o) gestione di eventi e spettacoli pubblici e privati; p) gestione di strutture ricettive rivolte a persone disagiate e non ; q) gestione fattorie sociali nello svolgimento della propria attivita' la societa' potra': - collaborare con altri soggetti, pubblici e privati, imprese e associazioni, operare stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto di terzi soggetti sia privati che pubblici; - emettere strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. Nel rispetto di tutti i limiti e divieti di cui alla vigente normativa di legge, con particolare riferimento ai d. Lgs. 385/93 e n. 58/98, modifiche ed integrazioni, in modo non prevalente ed allo scopo di perseguire la realizzazione dell'oggetto sociale, la societa' potra': - compiere tutte le attivita' nonche' gli atti ed operazioni, contrattuali e non, di natura immobiliare o mobiliare, commerciale o finanziaria, necessarie e/o utili; - concedere garanzie personali o reali, anche allo scopo di facilitare l'ottenimento del credito ai soci ed agli enti cui la cooperativa aderisce, nonche' a favore di altre cooperative; - assumere partecipazioni in altre societa', imprese o consorzi, aventi scopi analoghi o connessi ai propri nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 2361 del codice civile; - aderire ad un gruppo cooperativo paritetico, ai sensi dell'art. 2545 septies del codice civile; - costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31. 01. 92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; - ricevere prestiti da soci, per favorire e stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti, con modalita' di svolgimento definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci. Il consorzio si propone altresi' di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale principale: il tutto a norma dell'articolo 12 della legge n. 127/71 e successive modificazioni, con l'espressa esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma. In particolare, in conformita' alla delibera c. I. C. R. Del 3 marzo 1994 ed in relazione all'articolo 11 del d. Lgs. Primo settembre 1993, n. 385, ed alle altre norme in materia, ai soci iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni potra' essere richiesta la concessione di finanziamenti alla cooperativa, con obbligo di rimborso a carico di essa, secondo le modalita' ed i termini previsti nell'apposito regolamento interno, approvato dalla assemblea ordinaria della societa', che avra' valore di proposta contrattuale. In nessun caso potra' essere corrisposto un tasso d'interesse superiore alla misura prevista dalla normativa vigente relativa alla conservazione dei requisiti della mutualita'.
Parole chiave