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La societa' ha per oggetto l'esclusivo esercizio della: - amministrazione, mediante intestazione, dei beni, mobili e immobili, per conto di terzi e di tutte le funzioni che costituiscono attivita propria di societa' fiduciaria, cos come contemplate dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966, dall'art. 3-bis, della legge 13 aprile 1987, n. 148 e successive modificazioni. Pertanto, nella sua attivita' per conto di terzi essa puo' assumere: a) l'amministrazione di partecipazioni in altri enti, anche societari, sia che essi prevedano la responsabilita' limitata per le obbligazioni dell'ente, sia che essi prevedano la responsabilita' illimitata per tali obbligazioni; b) l'amministrazione di beni mobili e immobili o di patrimoni a chiunque appartenenti, di donazioni di legati, di fondazioni, di fondi di quiescenza del personale dipendente, di fondi di previdenza di associazioni e di ordini professionali, di beni degli assenti e di ogni altro bene, di fondazioni e di ogni altro bene, ivi compresi gli strumenti finanziari; cio', svolgendo qualsiasi operazione per conto terzi e, pertanto, curando per conto dei medesimi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni, stipulando qualsiasi tipo di negozio necessario alla esecuzione degli incarichi fiduciari conferiti, ivi compresa la costituzione di societa', consorzi e persone giuridiche in genere procedendo a conferimenti in denaro o in natura; c) la custodia e l'amministrazione , per conto di propri fiducianti o di terzi, di strumenti finanziari e di altri beni (mobili); d) la rappresentanza di azionisti, di soci in genere, e di obbligazionisti, sia individuale sia collettiva, sia partecipando a sindacati di voto; e) la funzione di rappresentante comune di obbligazionisti ai sensi dell'art. 2417 del codice civile, di azionisti di risparmio nonche' di rappresentante comune di portatori di strumenti finanziari; f) incarichi di esecuzioni testamentarie e di divisioni ereditarie; g) la costituzione e l'amministrazione di patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'art. 2447 bis e seguenti del codice civile; h) l'amministrazione di beni in qualita' di trustee, ai sensi della legge 16 ottobre 1989 n. 364, nonche' di ogni altra norma integrativa, modificativa o sostitutiva della legge stessa; i) l'incarico di protector nell'ambito di trusts comunque istituiti; j) cura la costituzione in pegno o a cauzione al nome della fiduciaria, ma per conto altrui, di titoli, libretti di risparmio e valori in genere, a garanzia di operazioni bancarie e finanziarie; k) assume gli incarichi per conto delle societa' ed enti emittenti per il deposito di azioni e di obbligazioni per la partecipazione alle rispettive assemblee, per il pagamento dei dividendi e delle cedole, per il rimborso di obbligazioni, nonche' per ogni altra operazione disposta dall'emittente sui propri titoli; l) cura la tenuta del libro dei soci e degli obbligazionisti di societa', anche quotate nei mercati regolamentati o comunque aventi larga base azionaria e dei conseguenti adempimenti di carattere civile, amministrativo e fiscale, con particolare riferimento alla convocazione e allo svolgimento delle assemblee, al pagamento dei dividendi o degli interessi, dei rimborsi, ovvero degli aumenti di capitale, all'emissione di obbligazioni, ai raggruppamenti e frazionamenti dei valori mobiliari emessi. Altresi', nell'esercizio delle attivita' indicate la societa' puo' rendere consulenza amministrativa, fiscale, societaria, finanziaria, gestionale e di pianificazione aziendale in campo amministrativo e in quello dei servizi di assistenza alle transazioni e alle ristrutturazioni aziendali, nonche' qualunque altra funzione che non sia riservata dalla legge a soggetti iscritti in albi professionali e in registri speciali. Infine, la societa' puo' compiere, tutte le attivita' ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi compresa l'assunzione sia diretta sia indiretta di interessenze, quote e partecipazioni in altre societa' o imprese aventi oggetto analogo o affine o comunque connesso al proprio, fatto salvo il divieto di effettuare, nel proprio interesse, operazioni connesse ai beni amministrati per conto dei propri fiducianti e in genere di interessarsi in proprio in affari per i quali abbia assunto incarichi fiduciari. A questo fine va evidenziato che i contratti e i negozi posti in essere dalla societa' nell'esercizio dell'attivita' fiduciaria devono considerarsi compiuti, a ogni effetto legale, nell'esclusivo interesse dei propri fiducianti, a meno che essa non dichiari di operare in conto proprio.
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