Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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La cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' prevalente cosi' come definito dall'art. 2512 del codice civile senza fini di speculazione privata e si propone i seguenti scopi: a) svolgere con i soci artigiani ed i dipendenti attivita', anche di supporto nel settore dell'edilizia; b) svolgere ogni altra attivita' utile per fornire lavoro ai soci artigiani anche partecipando, a tal fine, ad appalti, contratti e forniture nei confronti di enti pubblici, ditte e privati. C) remunerare il lavoro dei soci artigiani al massimo valore possibile, tenuto conto della quantita' e qualita' del lavoro svolto; d) acquistare beni strumentali, materie prime e semilavorate utili all'esercizio dell'attivita' e la creazione di una rete distributiva, l'acquisizione e l'immissione sul mercato dei prodotti e dei servizi consorziati. E) ogni altra attivita' avente comunque attinenza con le provvidenze a favore delle cooperative e artigiani. La cooperativa puo' operare anche con terzi. La cooperativa aderisce alla confederazione cooperative italiane. Considerata l'attivita' mutualistica della societa', cosi' come definita nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto: assunzione di lavori di assemblaggio, manutenzione e riparazione di pezzi e componenti meccanici di attrezzature e impianti industriali in genere, di impianti elettrici, elettronici ed idraulici; lavori di facchinaggio e movimentazione di merci svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi; esecuzione di lavori di insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento; pesatura, imballaggio, gestione del ciclo logistico - magazzini e/o ordini in arrivo e partenza; pulizia di magazzini e piazzali; depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita di qualsiasi tipo di prodotto alimentare e non alimentare; il trasporto di merci per conto terzi, il cui esercizio sia effettuato personalmente dai soci sui mezzi dei quali i soci stessi o la loro cooperativa risultino proprietari od affittuari, compresa l'attivita' di trasporto con mezzi detenuti in comodato dalla cooperativa. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31. 01. 92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potra', inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci
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