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La societa' e' retta dai principi e con la disciplina della previdenza e della mutualita', escluso ogni scopo di lucro, ed ha per oggetto l'acquisto del terreno - anche del diritto di superficie - per la costruzione di case popolari ed economiche da assegnare in locazione e/o in proprieta' ai soci, fruendo in particolar modo, non escluso eventualmente il ricorso ad altre soluzioni, delle disposizioni di cui al regio decreto 28 aprile 1938 n. 1165 - t. U. Edilizia economica e popolare e successive modifiche ed integrazioni. La cooperativa potra' inoltre svolgere, in via accessoria rispetto a quanto sopra precisato, attivita' e servizi, di interesse comune agli assegnatari degli alloggi, quali, a titolo esemplificativo: - la prestazione di servizi ai soci ai fini dell'assistenza nell'uso e nella gestione, anche condominiale, delle abitazioni e relative pertinenze; - la stipula di contratti di mutuo e finanziamento, anche agevolati, con o senza garanzie, e di ogni altro contratto bancario; - la richiesta e l'utilizzo di qualsiasi agevolazione, in particolare nel settore dell'edilizia residenziale. I soci che hanno diritto all'assegnazione di un alloggio ed il coniuge, non legalmente separato, non dovranno essere proprietari o comunque assegnatari con patto di futura vendita di altro alloggio in provincia di massa - carrara, costruito da qualsiasi ente o privato, idoneo ai bisogni delle rispettive famiglie. L'edificio dovra' essere esclusivamente adibito ad uso abitativo dei soci. Salvo quanto previsto dalla legge, per un periodo di 10 (dieci) anni dalla fine della costruzione, gli alloggi saranno inalienabili. Trascorso questo limite il socio puo' alienare l'alloggio ai sensi dell'art. 143 del t. U. Come modificato dall'art. 9 della legga 2 luglio 1949 n. 408. Tuttavia il socio puo' alienare l'alloggio nei casi previsti: collocamento a riposo, cambiamento di residenza, mutamenti dello stato di famiglia, altri gravi motivi. L'alienazione potra' avvenire solo se l'alienante sia in regola con i termini di legge (appartenenti alle forze di polizia) e tale procedura dovra' avere: a) il nulla osta della cooperativa; b) il consenso della cassa depositi e prestiti; c) l'approvazione del ministero dei lavori pubblici . L'alienazione dell'alloggio durante le fasi dell'assegnazione in godimento ed in proprieta' come anche dopo l'eventuale riscatto dello stesso, saranno comunque consentite nel rispetto delle disposizioni delle leggi vigenti e comunque applicabili alla cooperativa.
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