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"art. 3 (scopo mutualistico) 3. 1 la cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' senza fini di speculazione privata ed ha per scopo: - quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuita' di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci. A norma della legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore (persona fisica) stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente, e compatibile con lo status di socio, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale; - quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuita' degli apporti di beni o servizi da parte dei soci per lo svolgimento dell'attivita' e ottenere condizioni vantaggiose. Conseguentemente, per tutte le gare private e pubbliche a cui intenda partecipare la cooperativa, direttamente o per mezzo degli organismi a cui aderisce, nonche' in ordine a qualsivoglia affidamento di opere e/o servizi alla cooperativa, i soci (persona fisica e/o impresa anche sotto forma di societa' di persone o di capitali e dunque anche persona giuridica) sono obbligati, per l'intera durata dell'appalto, a mettere immediatamente a disposizione della cooperativa il proprio parco automezzi, le proprie attrezzature aziendali e quant'altro necessario all'esecuzione del servizio/lavoro. I soci non potranno svolgere attivita' di concorrenza con la cooperativa e/o g1i organismi cui la stessa aderisce; i contenuti, termini, modalita' e penalita' del patto di non concorrenza saranno oggetto di specifica disciplina da approvare con l'adozione di apposito regolamento. I criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attivita' mutualistica tra la societa' e i soci sono disciplinati da regolamenti. In particolare, in ordine allo scambio mutualistico che ha ad oggetto la prestazione di attivita' lavorative da parte del socio, con apposito regolamento interno ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001 n. 142 sono disciplinati i criteri e le regole dello scambio mutualistico e sulle tipologie dei rapporti che si intendono attuare con i soci lavoratori secondo le norme vigenti. I regolamenti interni suddetti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma articolo 2521 del codice civile. 3. 2 la cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche avvalendosi delle prestazioni lavorative di terzi. L'attivita' potra' essere svolta anche con i terzi. ".
Parole chiaveS.i.v.a. Servizi Invernali Viabilita' Autostradale Società Cooperativa opera prevalentemente nel macrosettore Servizi alle imprese, con specializzazione in Servizi di pulizia. Secondo lo standard ATECO, il codice 81.29.91 corrisponde a: Pulizia e lavaggio di aree pubbliche, rimozione di neve e ghiaccio.
S.i.v.a. Servizi Invernali Viabilita' Autostradale Società Cooperativa è anche conosciuta con i nomi: "S.I.V.A. SERVIZI INVERNALI VIABILITA' AUTOSTRADALE", "S.I.V.A.", "SOCIETA S.I.V.A.", "COOPERATIVA S.I.V.A.", "SOCIETA COOPERATIVA S.I.V.A.", "SOCIETA' COOPERATIVA S.I.V.A.", "SERVIZI INVERNALI VIABILITA' AUTOSTRADALE", "SOCIETA SERVIZI INVERNALI VIABILITA' AUTOSTRADALE", "COOPERATIVA SERVIZI INVERNALI VIABILITA' AUTOSTRADALE", "SOCIETA S.I.V.A. SERVIZI INVERNALI VIABILITA' AUTOSTRADALE", "SOCIETA COOPERATIVA SERVIZI INVERNALI VIABILITA' AUTOSTRADALE", "SOCIETA' COOPERATIVA SERVIZI INVERNALI VIABILITA' AUTOSTRADALE", "COOPERATIVA S.I.V.A. SERVIZI INVERNALI VIABILITA' AUTOSTRADALE", "SOCIETA COOPERATIVA S.I.V.A. SERVIZI INVERNALI VIABILITA' AUTOSTRADALE" e "SOCIETA' COOPERATIVA S.I.V.A. SERVIZI INVERNALI VIABILITA' AUTOSTRADALE".
Il capitale sociale dichiarato è pari a 7.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.