Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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Art. 3) -l'attivita' immobiliare e precisamente l'acquisto, la vendita, la permuta ed il trasferimento a qualsiasi titolo, la costruzione e la ristrutturazione, la locazione-conduzione di beni immobili di qualsiasi tipo, urbani e rustici, civili, commerciali ed industriali, nonche' la costituzione di qualsiasi diritto sugli stessi; l'acquisizione in locazione finanziaria (leasing) degli stessi; l'urbanizzazione e lottizzazione di aree edificatorie. -l'attivita' edilizia ed in particolare l'acquisto, la vendita, la permuta di suoli edificatori, di fabbricati da demolire, ricostruire, ristrutturare; la realizzazione, con il conferimento dell'appalto a terzi o con gestione diretta, di costruzioni eidli ad uso civile od industriale; l'esecuzione di lavori do costruzioni in genere, di restauro, manutenzione e finitura di fabbricati ed ambienti; la realizzazione di lavori di terra, di demolizioni e di opere murarie relative ai complessi per la produzione e la distribuzione di energia; -l'attiivta' di commercioall'ingrosso ed al dettaglio e l'attivita' di import-export di prodotti compresi nelle tabelle merceologiche "a" e "b" (prodotti alimentari e non); -la rappresentanza commerciale di prodotti previsti dalle tabelle merceologiche "a" e "b" (prodotti alimentari e non), senza prevalenza di alcuno;-l'attivita' di consulenza aziendale, marketing, sviluppo vendita, ricerche di marcato, organizzazioni fiere, omologazioni nei paesi esteri, elaborazione dati contabili, gestione del personale analisi statistiche e finanziarie, studio, installazione e commercializzazione di pacchetti applicativi gestionali, organizzazione di corsi, congressi e seminari il tutto nel rispetto della legge n. 1815/1939 e legge 11 gennaio 1979 n. 12;-la gestione nei limiti di cui al t. U. Delle leggi in materia bancaria e creditizia (d. Lgs. 1. 9. 1993 n. 385), e cosi' tra l'altro: -concedere operazioni commerciali ed industriali, ipotecarie ed immobiliari; -ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, societa' e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali; -concedere fideiussioni, avalli e garanzie reali anche a favore di terzi; -assumere partecipazioni ed interessenze in societa' ed imprese affini, purche' in via non prevalente e nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2361 c. C. ; -partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese. Restano comunque escluse: -la sollecitazione del pubblico rispermio di cui alla legge 216/1974 ed altre in merito; -l'attiivta' professionale riservata; -le attivita' per natura o modo di esercizio riservate a societa' di intermediazione mobiliare di cui alla legge 1/1991 e/o societa' finanziarie di cui al citato t. U. In materia bancaria, ivi comprese le operazioni volte al collocamento di titoli o valori mobiliari.
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