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La cooperativa intende organizzare un'impresa che persegua, mediante la solidale partecipazione della base sociale e del gruppo sociale che ad essa fa riferimento, scopi sociali, economici ed educativi. Per raggiungere tale scopo, la societa', senza fini di lucro e operando di preferenza nell'ambito territoriale della provincia di mantova, potra' intraprendere qualsiasi iniziativa od attivita', con particolare riferimento alle attivita' di prestazione di servizi nel settore socio-assistenziale e nel settore dei servizi alle persone, alle imprese ed agli enti pubblici, quali, ad esempio, servizi di assistenza agli anziani, ai bambini, ai malati, agli handicappati, agli invalidi, servizi di trasporto e pronto soccorso infermieristico ad infortunati e ammalati a mezzo ambulanza, ed in genere servizi alla persona, attivita' di impresa di pulizie generali e speciali, civili e industriali ed ospedaliere assunte ed eseguite, direttamente o in appalto, sia a favore di privati che di aziende e enti pubblici, compreso il servizio a tavolo delle mense di ogni tipo. La cooperativa potra' svolgere ogni attivita' connessa allo scopo sociale o comunque finalizzata al perseguimento dello stesso nonche' compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dello scopo sociale; indi, a puro titolo esemplificativo, la cooperativa potra' assumere personale dipendente, stipulare accordi di collaborazione professionale, acquistare ed assumere in locazione, locare o vendere mobili o immobili, stipulare convenzioni con enti territoriali e non, con privati, associazioni, societa' od imprese e chiedere il loro contributo e concorso allo svolgimento delle finalita' sociali, contrarre mutui, anche ipotecari, finanziamenti, prestiti, dare e ricevere garanzie personali e reali, anche a favore di terzi compiere ogni operazione immobiliare, mobiliare, creditizia e finanziaria atta a raggiungere gli scopi sociali. La cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potra' istituire una sezione di attivita' disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico, sotto ogni forma. I finanziamenti con obbligo di rimborso della somma versata a carico della societa', e quindi con esclusione di ogni tipo di versamento a fondo perduto, potranno essere effettuati dai soci a favore della societa' medesima nel rigoroso rispetto di tutti i presupposti e le condizioni imposte dell'art. 11 del d. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, nonche' dalle norme regolamentari che ne danno attuazione e comunque da quelle diverse leggi speciali che regoleranno la materia nel momento in cui tali finanziamenti verranno posti in essere. E' fatto divieto di rimunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi. La cooperativa puo' inoltre costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. Le attivita' di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio e' richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. Essa puo' altresi' assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivita' sociale, con esclusione assoluta della possibilita' di svolgere attivita' di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a cooperativa in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi. Considerata l'attivita' mutualistica della societa', cosi' come definita all'articolo precedente, la cooperativa potra' svolgere direttamente e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere, le seguenti attivita' socio sanitarie e/o educative: - servizio di trasporto sanitario secondario in convenzione con strutture sanitarie e ospedaliere; - trasferimento di infermi interospedaliero e verso case di cura o altre destinazioni; - trasporto di sangue ed emoderivati, ritiro di referti e diagnostici e servizi vari relativi ad esami medico/sanitari. La cooperativa potra' partecipare a gare d'appalto indette da enti pubblici o privati, direttamente o indirettamente anche in a. T. I. , per lo svolgimento delle attivita' previste nel presente statuto; potra' richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla unione europea, dallo stato, dalla regione, dagli enti locali o organismi pubblici o privati interessati allo sviluppo della cooperazione. Destinatari dei servizi svolti dalla cooperativa sono: tutti i soggetti interessati dalle attivita' dell'oggetto sociale cosi' come previste dallo scopo sociale in armonia con le previsioni della legge quadro n. 328/2000 senza distinzione alcuna. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potra', inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La societa', con riguardo alle attivita' contemplate nell'oggetto sociale, potra' esercitare attivita' di cui all'art. 1 della legge 23 novembre 1939 n. 1815 e comunque per le quali sia prescritta l'iscrizione in appositi albi sulla base di titoli legali di abilitazione, nel rispetto della normativa specifica. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento statutario approvato dall'assemblea sociale.
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