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Scopo oggetto art. 3 (scopo mutualistico) lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire e' quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attivita' lavorativa, continuita' di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali. Ai fine del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata e autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. Le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento interno approvato ai sensi dell'art. N. 6 della legge 03/04/2001 n. 142. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi non soci. La cooperativa potra' aderire ad organizzazioni nazionali del movimento cooperativo, ad organismi economici e sindacali che propongono iniziative mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizi. Le adesioni ad organizzazioni ed enti saranno deliberate dal consiglio di amministrazione. La cooperativa potra' anche integrare il principio della mutualita' destinando nell'ambito delle proprie possibilita' assegnazioni per fondi destinati ad integrare la previdenza, l'assistenza, compreso quella infortunistica. Art. Iv (oggetto sociale) la societa', si propone di: a) provvedere all'acquisto collettivo ed all'approvvigionamento di tutti gli attrezzi e materiali di consumo necessari alla pesca ed alla navigazione ( reti, cavi, cordami, vele, cassettame per pesce, tinture per vele e reti, pitture per barche, ami, filo per pesca, carburanti, combustibili, lubrificanti, generi alimentari di conforto, medicinali, ricambi motore, ecc. ); b) provvedere alla gestione di scali di alaggio per la riparazione e manutenzione delle barche , nonche' per la costruzione di nuove barche; c) provvedere qualora non siano curati direttamente dai singoli soci al collocamento collettivo del prodotto mediante contratto da stipularsi con aziende industriali e commerciali e con organismi cooperativi ed alla vendita di esso sia nei mercati all'ingrosso che al dettaglio; d) gestire entro i limiti consentiti dalla legge i servizi di centro di raccolta e dei mercati all'ingrosso del pesce; e) promuovere e facilitare la utilizzazione del piccolo credito peschereccio e qualsiasi altra forma di finanziamento nell'interesse dei soci; f) promuovere e gestire eventuali lavorazioni collettive del prodotto della pesca; g) promuovere e gestire eventuali trasformazioni collettive del prodotto della pesca; h) promuovere e gestire eventuali distributori di carburanti ed affini per l'attivita' di pesca; i) curare l'attuazione a favore dei soci di tutte le forme assistenziali, previdenziali, fiscali, sindacali derivanti dalla legge e dagli accordi sindacali, (previdenza sociale, mutualita', assicurazioni varie, istruzioni professionali, ecc. ) organizzando i servizi necessari; j) partecipare a consorzi ed associazioni; k) esercitare le attivita' di pesca-turismo, acquacoltura, piscicoltura, maricoltura, itticoltura; requisiti per il riconoscimento della cooperativa ai fini dell'applicazione della legge 13/03/1958 n. 250 e quindi l'assicurabilita' dei soci secondo le norme della legge medesima: a) l'armamento dei natanti, ove non faccia capo alla cooperativa, deve essere assunto da uno o piu' soci della cooperativa medesima con esclusione quindi di soggetti non soci; b) la cooperativa ha la funzione di guida e coordinamento dell'attivita' lavorativa rivolta all'organizzazione dei mezzi di lavoro con le conseguenti responsabilita' che ne' derivano; c) la cooperativa notifichera' alle competenti autorita' l'elenco delle navi da pesca sottoposte alle sue direttive; d) la cooperativa imbarchera' con regolare convenzione di arruolamento i marittimi soci della cooperativa medesima; e) la cooperativa sara' direttamente responsabile dell'assolvimento dell'obbligo contributivo, ai fini della tutela previdenziale ed assistenziale, dei soci.
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