Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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Considerata l'attivita' mutualistica della societa', cosi' come definita all'art. 5, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto l'esercizio esclusivo delle attivita' previste all'art. 2135 del c. C. , tra cui in particolare: a) acquistare, affittare, assumere in gestione in qualsiasi forma da privati o da enti pubblici, terreni allo scopo di coltivarli e valorizzarli dal punto di vista agricolo o forestale; b) svolgere tutte le operazioni utili alla efficace conduzione dei fondi agricoli, alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti ed alla erogazione dei servizi connessi; c) garantire il mantenimento dell'efficienza delle risorse patrimoniali della societa', anche mediante opere di miglioramento fondiario quali sistemazioni idrauliche, bonifiche terreni, costruzioni e ristrutturazioni fabbricati, ecc. ; d) svolgere attivita' agrituristica, di turismo rurale o di fattoria didattica ed orto-floro-vivaistica e quindi acquistare, affittare o assumere in gestione a vario titolo, costruire o ristrutturare fabbricati o altre strutture funzionali alla realizzazione delle suddette attivita'. E) assumere lavori di bonifica, opere di sistemazione e manutenzione forestale, idraulica ed ambientale, realizzazione, mantenimento e ripristino di aree verdi sia da privati sia da enti pubblici e qualunque altro intervento agricolo di ogni genere e tipo nel rispetto dei limiti previsti per il mantenimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31. 01. 92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potra', inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese utili al raggiungimento dello scopo sociale. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci. Art. 6 - oggetto sociale di cooperativa agricola di servizi. La cooperativa, con riferimento ed in conformita' al proprio scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri soci cooperatori, ha per oggetto esclusivo l'esercizio delle attivita' finalizzate alla fornitura di beni o servizi, attinenti alla cura ed allo sviluppo di fasi necessarie del ciclo biologico, dirette in prevalenza a favore dei soci cooperatori, mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda, normalmente impiegate nell'attivita' agricola esercitata.
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