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L'esclusivo svolgimento dell'attivita' agricola di cui all'articolo 2135 c. C. E delle relative attivita' connesse dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano per oggetto prevalentemente i prodotti conferiti dai soci o alla fornitura di beni e servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature e risorse normalmente impiegate nell'attivita' agricola propria e delle aziende dei propri soci, nonche' alla fornitura prevalentemente nei confronti dei soci dei beni e servizi utili e necessari in tutte le fasi di produzione delle coltivazioni e degli animali allevati. La cooperativa potra' quindi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, svolgere ed effettuare: a) la coltivazione e l'utilizzo di piante ed essenze forestali, di fruttiferi e di altre produzioni montane, sia del sottobosco che cerealicole e foraggiere; b) la conservazione, lavorazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione delle produzioni prevalentemente conferite dai soci, con particolare riferimento alle produzioni del territorio montano; c) le attivita' di manutenzione, conservazione e valorizzazione del patrimonio agro-silvo-pastorale con l'esecuzione di ogni opera e lavoro di forestazione, quali il rimboschimento o l'imboschimento, la manutenzione dei boschi, comprese le attivita' di prevenzione incendio, nonche' la creazione e manutenzione di opere in verde, quali lo sfalcio di erba ed infestanti, lavorazioni del terreno, creazione e manutenzione di prati e siepi, abbattimento di alberi, potature ed ogni altra operazione di cura e salvaguardia delle piante e del territorio; d) le attivita' agrituristiche di ogni genere, secondo quanto contemplato dalle leggi nazionali e regionali in proposito, nei limiti ivi stabiliti; e) la conservazione, lavorazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli, anche previa manipolazione e trasformazione, prevalentemente conferiti dai soci, sia di origine vegetale che animale, con particolare riferimento alle produzioni tipiche del territorio canavese, comprese tutte le produzioni derivanti dalla lavorazione del legno; f) la gestione di aree, punti vendita e strutture destinate alla commercializzazione ed alla promozione dei prodotti conferiti dai soci ed anche, in misura non prevalente, acquisiti da terzi non soci, fornendo direttamente o indirettamente tutti i servizi logistici ed organizzativi connessi; g) la valorizzazione e la promozione delle produzioni agricole e dei servizi agricoli, prevalentemente dei propri associati, con la partecipazione a fiere, rassegne e manifestazioni in genere, sia in italia che all'estero; h) l'acquisizione dei beni strumentali immobili e mobili occorrenti, compreso l'acquisto, la locazione, anche finanziaria, e la concessione in uso di tutte le strutture necessarie per il perseguimento e la realizzazione dei fini sociali; i) la valorizzazione dei prodotti e dei sottoprodotti della trasformazione e di tutto quanto prodotto prevalentemente dai soci, o anche direttamente dalla societa', anche mediante la costituzione, acquisizione, assunzione in locazione o in uso, la gestione in proprio o in partecipazione con altre cooperative, consorzi, societa' o enti, pubblici o privati, di impianti, immobili, macchinari, attrezzature ed altri beni utili e necessari per la lavorazione, trasformazione, conservazione, stagionatura, stoccaggio o altra manipolazione dei prodotti prevalentemente conferiti dai soci o prodotti dalla cooperativa stessa; l) la partecipazione ad aste, licitazioni, appalti, la stipula di convenzioni, accordi di programma per interventi a tutela dell'ambiente e del territorio o altri contratti utili e necessari per l'esecuzione di forniture di beni e servizi a soggetti pubblici o privati, con l'assunzione di lavori attinenti la forestazione, la difesa e valorizzazione dell'ambiente, il riassetto idrogeologico e la realizzazione di interventi di protezione e manutenzione ambientale e territoriale, di viabilita' agricola e forestale, il servizio di sgombero e spalatura neve e le connesse operazioni antighiaccio, la realizzazione e manutenzione di aree verdi ed aree attrezzate e l'esecuzione di lavori edili di piccola entita' in quanto collegati alla attivita' agricola ed alle attivita' connesse; m) la costruzione, acquisizione, in ogni forma consentita, e l'affitto, di beni immobili da destinare al conseguimento degli scopi sociali; n) l'assistenza tecnica, economica e commerciale nei confronti dei soci, compresi servizi di ricerca e sviluppo, anche tecnologico, di formazione e consulenze specialistiche; servizi globali integrati, elaborando anche studi di fattibilita' progettuali volti al conseguimento di migliori risultati economici, provvedendo anche ad acquistare e distribuire prodotti, attrezzatura e servizi utili e funzionali all'esercizio dell'attivita' agricola e delle attivita' connesse, prevalentemente per le aziende dei soci; o) la richiesta e l'utilizzazione delle provvidenze, dei contributi e degli aiuti previsti e predisposti dalla comunita' europea, dallo stato, dalla regione e da ogni altro ente locale, nonche' la richiesta e l'utilizzo dei finanziamenti e contributi disposti da enti ed organismi pubblici o privati, interessati allo sviluppo della cooperazione; p) la conduzione, a qualunque titolo, di terreni ad utilizzazione agricola produttiva, compresa la silvicoltura, anche in connessione con allevamenti zootecnici di ogni genere. La cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potra' svolgere qualunque attivita' connessa o affine a quelle sopra elencate, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutti i negozi e le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque, direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi, quali fra l'altro, per indicazione esemplificativa e non limitativa: 1) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese che svolgono attivita' analoghe o comunque accessorie all'attivita' sociale, al solo scopo di realizzare l'oggetto principale e non ai fini del collocamento presso il pubblico; 2) dare adesioni e partecipazioni ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori, dirette a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo, ad agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; 3) concedere avalli cambiari, fideiussioni, garanzie sotto qualsivoglia forma, stipulare contratti di locazione finanziaria con le societa' preposte e fidi bancari; 4) promuovere o partecipare ad enti, societa', consorzi di garanzia fidi, aventi per scopo il coordinamento e la facilitazione dell'accesso al credito di ogni tipo ed ogni iniziativa volta alla reperibilita' di mezzi finanziari a breve, a medio ed a lungo termine, prestando le necessarie garanzie e fideiussioni; 5) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni. Ai fini di cui sopra la cooperativa provvedera' a richiedere tutte le autorizzazioni di legge, ove prescritte, e si avvarra' di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge previste per la cooperazione o per lo specifico settore di attivita' che ne forma l'oggetto. La cooperativa si propone altresi' di stimolare ed incentivare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento approvato dai soci, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto a norma dell'articolo 12 della legge 17 febbraio 1971 n. 127 e successive modificazioni, come richiamata dall'art. 13 del d. P. R. 29/09/1973 n. 601 e successive modificazioni nonche' dall'art. 11 legge n. 385/93 e di quanto disposto in materia dalla delibera cicr del 03/03/1994 e successive norme di attuazione ed applicative. Sono tassativamente vietate qualsiasi operazione inerente la raccolta del risparmio tra il pubblico, la sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi dell'art. 18 della legge n. 216/74 e successive modificazioni, le attivita' di cui alla legge n. 1/91 e n. 197/91 e successive modificazioni e ogni altra operazione comunque vietata dalle vigenti e future disposizioni di legge. La cooperativa e' inoltre impegnata ad integrare, in modo permanente o per contingenti opportunita', la propria attivita' con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni scaturite dall'associazionismo cooperativo.
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