Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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Art. 4: la societa' ha per oggetto l'esercizio esclusivo delle attivita' agricole di cui all'art. 2135 c. C. , e precisamente: - la coltivazione di fondi, la silvicoltura, l'allevamento di animali e le altre attivita' connesse, quali manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dell'allevamento di animali, nonche' le attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nella sua attivita' agricola, comprese le attivita' di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge. Si precisa che per "coltivazione del fondo", per "silvicoltura" e per "allevamento di animali", si intendono le attivita' dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzino o possano utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Pertanto a titolo esemplificativo, la societa' potra', in proprio e per conto di terzi, svolgere le seguenti attivita': - l'acquisto, allevamento, vendita e conduzione diretta o indiretta di animali in genere; - lo stallagio di equini e di razze asinine per conto terzi, maneggio equino; - la valorizzazione della razza equina mediante l'allevamento di cavalli in genere; - coltivare fondi, produrre fiori e piante in pieno campo o in serra per la vendita; - eseguire lavori, per privati o per enti, di sistemazione, reimpianto e rimboschimento di aree dismesse; - vendere all'ingrosso e al dettaglio prodotti derivanti, annessi e connessi alla coltivazione del fondo e del bosco, alla silvicoltura ed al florovivaismo; - realizzare e gestire strutture di qualsiasi genere idonee alla pratica, alla diffusione ed alla divulgazione dell'agriturismo, compresa la gestione di attivita' ricreative di contorno; - organizzare manifestazioni e convegni aventi per oggetto la valorizzazione e la propaganda dei prodotti tipici e genuini della terra e la tutela dell'ambiente naturale e del patrimonio paesaggistico, l'assetto e l'utilizzazione del territorio; - gestire ogni forma di attivita' e di assistenza, anche tecnica, a vantaggio di altri imprenditori agricoli singoli od associati, al fine di valorizzare i prodotti della terra - anche attraverso la tipicizzazione dei prodotti agricoli; - gestire corsi di formazione di informatori socio-economici, di animatori, di guide agrituristiche e di operatori agrituristici; - gestire oasi di protezione, zone di ripopolamento, centri di produzione allo stato naturale e zone previste dalla l. 27 dicembre 1977 n. 968, nonche' di centri per la caccia fotografica e la pesca sportiva. La societa' potra' accedere a finanziamenti da parte di enti privati, comuni, provincia, regione, comunita' montane, stato ed unione europea ed usufruire di tutte le agevolazioni previste in materia di impresa agricola per il raggiungimento dell'oggetto sociale. Essa potra' compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute utili e necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale e che non siano vietate dalla legge 197/1991, la societa', potra' assumere interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre societa' o ditte. La societa' inoltre potra' partecipare a consorzi, associazioni temporanee di imprese e partecipare a gare d appalto per l aggiudicazione di gare da parte di enti pubblici e privati. La societa' avendo per oggetto la realizzazione nel mezzogiorno del territorio nazionale di nuove iniziative commerciali, industriali e di servizi intende avvalersi dei benefici creditizi e fiscali previsti dalle vigenti leggi sul mezzogiorno oltre a tutti i benefici indicati in ogni altra disposizione di legge nazionale o regionale o comunitaria che preveda le concessioni di agevolazioni finanziarie o di altra natura a favore delle iniziative localizzate nel mezzogiorno d italia nonche' ai finanziamenti ed agevolazioni di cui decreto legislativo del 21 aprile 2000 n. 185. Il tutto nel rispetto delle norme di legge e delle delibere del cicr.
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