L'esercizio dell'attivita' agricola in tutte le sue forme ai sensi dell'artico- lo 2135 del codice civile tra cui la coltivazione dei fondi, la silvicoltura, la gestione e la coltivazione dei fondi agricoli di proprieta' dei soci, della societa' e/o di terzi, l'allevamento del bestiame, la trasformazione, manipola- zione, conservazione ed alienazione di prodotti agricoli e la loro commercia- lizzazione. Essa puo' compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, economiche, finanziarie e bancarie, mobiliari ed immobiliari necessarie e/o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; puo' prestare avalli, fideiussioni ed ogni altra garanzia, anche reale, a qualsiasi titolo, anche a favore di terzi; puo' anche assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e parteci- pazioni in altre societa' od imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.