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La societa' opera quale impresa agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, esercitando la coltivazione, produzione, crescita e raccolta e commercializzazione di frutta fresca, con specializzazione nelle drupacee - pesche, nettarine, albicocche - nonche' nella produzione di uva da tavola e da vino, fragole in serra e altre specie vegetali compatibili con l'attivita' agricola. La societa' cura l'intero ciclo biologico delle colture e svolge le attivita' connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile, comprendenti la manipolazione, conservazione, trasformazione, confezionamento, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli prevalentemente ottenuti da propri fondi o impianti, anche mediante strumenti digitali limitati alla vendita dei propri prodotti. 3. 2 ferma restando la prevalenza dell'attivita' agricola principale, la societa' puo' svolgere, in via strettamente strumentale e complementare, le seguenti attivita': a) progettare, realizzare e gestire impianti agricoli tecnologici funzionali alla produzione, quali serre avanzate, vertical farm, camere climatiche, sistemi idroponici, aeroponici, acquaponici, illuminazione dedicata e sistemi di ricircolo idrico o energetico; b) utilizzare e implementare sensoristica, automazioni, robotica, dispositivi iot e sistemi di monitoraggio climatico o nutrizionale, esclusivamente al fine di ottimizzare i processi colturali; c) svolgere attivita' di ricerca e sviluppo su tecniche di coltivazione, substrati, nutrienti, modelli energetici o organizzativi, agricoltura di precisione e soluzioni sostenibili applicate ai processi agricoli; d) utilizzare software, applicativi digitali o strumenti di analisi dati, esclusivamente se destinati a supportare o automatizzare l'attivita' agricola o le relative attivita' connesse, senza carattere autonomo o prevalente. 3. 3 nel rispetto dell'articolo 2135 del codice civile, rientrano tra le attivita' connesse all'agricoltura: a) le attivita' di agriturismo e turismo rurale, svolte in misura prevalente mediante l'utilizzo delle strutture, attrezzature, fondi e risorse aziendali impiegate nell'attivita' agricola principale; b) la fornitura di beni e servizi mediante impiego prevalente di mezzi, attrezzature, personale e risorse dell'impresa agricola, purche' strumentali alla valorizzazione dei prodotti, dei cicli colturali o del territorio agricolo; c) le attivita' rivolte alla valorizzazione del territorio rurale e del patrimonio agricolo e forestale, incluse iniziative culturali, ambientali, didattiche e divulgative coerenti con la funzione agricola dell'impresa; d) la produzione, utilizzazione e cessione di energia generata da fonti rinnovabili connesse all'attivita' agricola, comprese biomasse di origine agricola o zootecnica, purche' derivanti prevalentemente da sottoprodotti o risorse dell'azienda agricola. Le attivita' connesse possono essere esercitate mediante gestione diretta del patrimonio aziendale o tramite conduzione o locazione di aziende agricole di terzi, nel rispetto della prevalenza dell'attivita' agricola principale e senza assunzione di attivita' commerciali autonome o prevalenti. Resta fermo che tali attivita' devono mantenere carattere non prevalente rispetto alla coltivazione del fondo e ai cicli produttivi aziendali, senza alterare la qualificazione della societa' quale impresa agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile. 3. 4 la societa' puo' svolgere, nei limiti delle attivita' agricole e connesse, prestazioni in favore delle societa' del gruppo, esclusivamente se strettamente funzionali alla produzione agricola propria o altrui e purche' tali attivita': - non assumano carattere autonomo ne' prevalente; - non modifichino la natura agricola della societa'; - non comportino attivita' commerciali, logistiche o distributive riservate alle societa' commerciali del gruppo. Sono ammissibili unicamente: - supporti operativi alla gestione di impianti agricoli; - utilizzo condiviso di attrezzature, macchinari e strumenti agricoli; - prestazioni agronomiche e attivita' tecniche colturali comuni; - messa a disposizione di spazi, risorse o infrastrutture strettamente collegate ai cicli produttivi. Ogni rapporto infragruppo e' regolato da contratti scritti e nel rispetto dell'autonomia giuridica e gestionale della societa'. E' esclusa qualsiasi attivita' che possa integrare, direttamente o indirettamente, direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del codice civile. La societa' puo' compiere operazioni patrimoniali, contrattuali e finanziarie meramente strumentali e non prevalenti, strettamente necessarie alla gestione ordinaria dell'impresa agricola, quali: - utilizzo di conti correnti, depositi e strumenti bancari; - finanziamenti, leasing e linee di credito destinati all'attivita' agricola; - coperture dei rischi prive di finalita' speculative; - regolazioni infragruppo strettamente collegate ai processi agricoli, purche' non configurino attivita' riservate o rivolte al pubblico. Tali operazioni non costituiscono in alcun caso attivita' bancaria, finanziaria, assicurativa, di investimento o intermediazione, e non alterano la qualificazione della societa' quale impresa agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile. Sono espressamente escluse dall'attivita' della societa': a) la raccolta del risparmio tra il pubblico e le attivita' ad essa assimilate; b) l'esercizio professionale di attivita' bancaria, finanziaria, assicurativa o di investimento; c) le attivita' riservate o soggette ad autorizzazione ai sensi della normativa bancaria, finanziaria o assicurativa; d) l'intermediazione finanziaria o la gestione di patrimoni di terzi; e) la costituzione o l'utilizzo di veicoli con finalita' elusive o simulate; f) le attivita' soggette a iscrizione in albi o ordini professionali, salvo incarichi esterni. Ogni attivita' non espressamente ricompresa nell'oggetto sociale e' vietata, salvo che sia strettamente strumentale, non prevalente, occasionale e conforme ai limiti dell'articolo 2135 del codice civile. Tutte le attivita' previste nel presente articolo devono intendersi comprese nei limiti dell'articolo 2135 del codice civile e sono esercitate dalla societa' con carattere prevalentemente agricolo, in modo non autonomo ne' prevalente rispetto alla coltivazione e alle attivita' connesse. E' pertanto escluso lo svolgimento di attivita' industriali, commerciali, finanziarie o di servizi che non rientrino nelle attivita' agricole o connesse ai sensi della normativa vigente. Sono altresi' vietate tutte le attivita' non espressamente indicate nel presente articolo, salvo che risultino strettamente strumentali, occasionali, non prevalenti e necessarie al corretto esercizio dell'attivita' agricola principale o delle attivita' connesse, e purche' non comportino, neppure indirettamente, l'assunzione di attivita' soggette a riserva o autorizzazione o idonee ad alterare la qualificazione della societa' quale impresa agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.
Parole chiaveIl codice ATECO 01.13.29 corrisponde all'attività: Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in colture protette ad esclusione delle colture fuori suolo (escluse barbabietola da zucchero e patate).
Società Agricola Fratelli Altamura Srl è anche conosciuta con i nomi: "SOCIETA' AGRICOLA FRATELLI ALTAMURA SRL", "SOCIETA' AGRICOLA FRATELLI ALTAMURA" e "SOCIETA' AGRICOLA FRATELLI ALTAMURA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA".
Società Agricola Fratelli Altamura Srl appartiene alla categoria "piccola impresa" per numero di dipendenti (tra 10 e 49 dipendenti).