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Art. 3) la societa' ha per oggetto l'esercizio esclusivo in forma associata delle attivita' agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001 e delle leggi speciali, delle attivita' connesse compresa l'attivita' agrituristica, vendita diretta di prodotti come previsto dall'art. 2153 del c. C. E dalla legge n. 57/2001, svolte sui fondi di proprieta' dei soci, in proprieta' della societa' stessa, oppure assunti in affitto, in comodato, e in compartecipazione stagionale dalla societa' ovvero dai singoli soci o conferiti in godimento da parte dei soci ai sensi dell'art. 2254 secondo comma del c. C. . Art. 4) la societa' potra' eseguire, con il consenso dei proprietari, sui fondi rustici assunti in locazione, comodato o conferiti in godimento da parte dei soci, nuove piantagioni, impianti e costruzioni mobili ed immobili e tutte le opere agrarie necessarie all'esercizio dell'attivita'. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle piantagioni, degli impianti e delle costruzioni utilizzate compete alla societa', salvo diverso accordo risultante da atto scritto. In caso di scioglimento, le opere eseguite sul fondo di un socio dovranno, a richiesta di quest'ultimo, essere rimosse a spese della societa' medesima e il tutto ripristinato nello stato del momento del conferimento in godimento, salvo il deterioramento d'uso. Art. 5) i frutti e gli altri prodotti ricavati dalla coltivazione dei fondi, dall'allevamento del bestiame e dalle altre attivita' comuni saranno nella piena disponibilita' della societa' che provvedera' a venderli ovvero a conferirli ad organismi associativi per la lavorazione, trasformazione e vendita.
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