Ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n . 99, come modificato dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 101, la societa' ha quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attivita' agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, in specifico la coltivazione e conduzione di fondi rustici sia di proprieta' propria, sia dei soci, sia in comodato, che in affitto, l'allevamento di animali, la silvicoltura, acquacoltura, l'attivita' agrituristica, nonche' in genere le attivita' connesse previste all'art. 2135 del codice civile. Si considerano "connesse" alle precedenti le attivita' svolte dalla stessa societa' agricola, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dell'allevamento di animali; vi rientrano, inoltre, le attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita' agricola esercitata, comprese le attivita' di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale nonche' le attivita' di agriturismo. Per il raggiungimento dei predetti scopi la societa' puo' acquisire, a qualunque titolo, fondi rustici o altre strutture e beni, funzionali all'attivita' esercitata e compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute necessarie e utili allo scopo. Essa puo', inoltre, assumere partecipazioni in consorzi, associazioni e cooperative che svolgono attivita' funzionali agli scopi della societa'.