2) la societa' ha per oggetto esclusivo la coltivazione di fondi rustici, che potra' acquisire in proprieta', in affitto o ad altro titolo, e tutte le attivita' agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, compresa la commercializzazione di prodotti agricoli nei limiti di detto articolo. Essa potra' compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili e/o necessarie al conseguimento dell'oggetto sociale ed in particolare potra' assumere, esclusivamente per conto proprio e non nei confronti del pubblico, interessenze o partecipazioni in aziende o societa' aventi oggetto analogo od affine al proprio, aderire ad organizzazioni associative, consorzi e cooperative di produzione e/o commercializzazione di prodotti agricoli operanti sia in italia che all'estero.