Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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La societa' ha per oggetto l'esercizio esclusivo in forma associata delle attivita' agricole previste dall'art. 2135 del codice civile e dalle leggi speciali - con particolare riferimento al d. Lgs. 29 marzo 2004 n. 99 - e delle attivita' connesse all'agricoltura, compresa l'attivita' agrituristica, svolte su fondi rustici di proprieta', oppure assunti in affitto, in comodato e in compartecipazione stagionale o conferite in godimento da parte dei soci ai sensi dell'art. 2254, secondo comma del codice civile. La societa' potra' compiere, solamente in via accessoria e strumentale all'attivita' agricola, tutte le operazioni commerciali, immobiliari e finanziarie aventi stretta pertinenza con l'oggetto sociale, svolte sui fondi di proprieta' dei soci in diritto di disponibilita'/godimento, ovvero in affitto o comodato, eventualmente attraverso l'istituzione di contratti associativi consentiti dalle norme vigenti, compresa la soccida semplice e la soccida parziaria, nonche' di contratti stagionali di coltivazione, sui fondi di fatto coltivati con o senza titolo tipizzato dalla legislazione vigente sui contratti agrari, chiunque ne sia il proprietario. La societa' potra' eseguire, con il consenso dei proprietari, sui fondi rustici assunti in locazione, comodato o conferiti in godimento da parte dei soci, nuove piantagioni, impianti e costruzioni mobili ed immobili a tutte le opere agrarie necessarie all'esercizio dell' attivita'. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle piantagioni, degli impianti e delle costruzioni utilizzate compete alla societa', salvo diverso accordo risultante da atto scritto. In caso di scioglimento della societa' o del vincolo sociale in capo ad un socio, le piantagioni e le opere eseguite dalla societa' sul fondo del socio dovranno da questi essere rimborsate alla societa' in base al valore corrente dei beni stessi.
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