3. 1. La societa' ha per oggetto le attivita' agricole di cui all 'art. 2135 del codice civile incluse le attivita' dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, nonche' le attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita' agricola esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge. 3. 2. La societa' potra' compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie necessarie ed utili per il conseguimento dell' oggetto sociale; potra' anche assumere e cedere interessenze, quote e partecipazioni anche totalitarie in altre societa', imprese od enti aventi scopi analoghi ed affini o connessi al proprio, sia direttamente che indirettamente. La societa' potra' prestare avalli, fideiussioni, garanzie anche reali, contrarre mutui, il tutto anche nell 'interesse di terzi e per impegni altrui, pur se garantiti siano uno o tutti i soci oppure ente di qualsiasi natura in cui uno o tutti i soci abbiano interessenze o partecipazioni anche indirette, purche' tali operazioni siano utili al perseguimento dell'oggetto sociale. 3. 3. Sono tassativamente escluse le operazioni di raccolta del risparmio e quelle previste dall' art. 2 del r. D. L. 12 marzo 1936 n. 375, quelle previste dalle leggi 7 giugno 1974 numero 216 e 23 marzo 1983 numero 77 e loro modificazioni ed integrazioni, quelle previste dalle leggi 2 gennaio 1991 numero 1 e 5 luglio 1991 numero 197, nonche' quelle vietate dalla presente e futura legislazione; sono parimenti escluse le operazioni relative all 'acquisto ed alla vendita, mediante offerta al pubblico, di valori mobiliari, di cui all 1 art. 12 legge 23 marzo 1983 n. 77, nonche' le attivita' disciplinate dalla legge 4 giugno 1985 numero 281.