La conduzione di poderi agricoli e l'allevamento del bestiame in genere, con particolare riguardo all'allevamento suinicolo anche mediante soccida, svolgendo - conseguentemente - ogni attivita' affine e connessa, sia in campo agricolo che zootecnico, nonche' le attivita' previste dall'articolo 2135 del codice civile e pertanto: - la coltivazione del fondo, silvicoltura, l'allevamento di animali; - le attivita' connesse dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, dalla silvicoltura o dall'allevamento di animali; - le attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nella attivita' agricola esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale forestale, ovvero di ricezione e di ospitalita' agrituristica, come definite dalla legge; - le attivita' di produzione e vendita di energia prodotta da biomasse e fonti rinnovabili ai sensi l'art. 1, comma 423 l. 266 del 23/12/2005 quale attivita' connessa di cui all art. 2135 terzo comma codice civile. La societa' potra' compiere - nel rispetto delle disposizioni limitative di legge - tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che si riterranno necessarie, opportune o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, tra le quali sono comprese, in via esemplificativa, la compravendita e la permuta di beni mobili ed immobili, la stipulazione e l'accollo di mutui e finanziamenti in genere, la concessione di garanzie reali e personali anche a favore di terzi, l'affitto di aziende o rami aziendali, rimanendo esclusa qualsiasi operazione estranea all'esercizio dell'impresa agricola.